Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale).

(B.U. del 22 marzo 2011, n. 12 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale), è inserito il seguente:

"Art. 1bis

1. Le denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e altre località sono stabilite dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione per la toponomastica locale di cui all'articolo 1sexies, di seguito denominata Commissione, del parere del Consiglio comunale del Comune interessato e del parere favorevole della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al comma 1 su richiesta del Comune interessato o di propria iniziativa.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1ter)

1. Dopo l'articolo 1bis della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1ter

1. A nessuna area di circolazione comunale di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni delle aree di circolazione comunali di cui al comma 1 sono autorizzate, su richiesta del Consiglio comunale del Comune interessato, dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata dal Comune e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 1quater)

1. Dopo l'articolo 1ter della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 1quater

1. A nessun edificio pubblico di proprietà degli enti locali, della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente della Regione con proprio decreto, su richiesta dell'organo assembleare dell'ente locale o dell'organo competente della Regione o dell'ente interessato, previa acquisizione del parere della Commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Nessun monumento, lapide o ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri e a quelli dedicati nelle chiese ad ecclesiastici o benefattori.

5. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 per persone particolarmente benemerite.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 1quinquies)

1. Dopo l'articolo 1quater della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 1quinquies

1. A nessun edificio scolastico, aula scolastica o altro locale interno può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici e dei locali di cui al comma 1 sono autorizzate dal Sovraintendente agli studi con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione e del Consiglio comunale del Comune nel cui territorio l'istituzione scolastica ha sede.

3. Le richieste di autorizzazione, presentate dall'organo scolastico competente, sentito il collegio docenti, devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di fusione di più scuole, nell'ipotesi in cui l'organo scolastico competente intenda promuovere una nuova denominazione. Qualora sia mantenuta una delle denominazioni già autorizzate, il Sovraintendente agli studi emana il decreto di autorizzazione senza acquisire i pareri di cui al comma 2.".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 1sexies)

1. Dopo l'articolo 1quinquies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 1sexies

1. È istituita la Commissione per la toponomastica locale quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. Essa è composta da almeno tre e non più di sei membri scelti tra i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di etnologia e linguistica, di toponomastica, di documentazione antica, di storia e cultura dell'ambiente valdostano e di enti locali o tra esperti esterni nelle stesse materie.

3. La Commissione è integrata, ove necessario, dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate. Nelle riunioni di interesse degli enti locali, la Commissione è altresì integrata da un esperto nominato dall'ente locale interessato.

4. La Commissione è riunita validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. I componenti della Commissione, esclusi i dirigenti regionali e l'esperto nominato dall'ente locale interessato, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un gettone di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 1septies)

1. Dopo l'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 1septies

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone alla Giunta regionale i criteri per la grafia delle denominazioni, tenuto conto, per il francoprovenzale, delle specificità locali ;

b) esprime i pareri di cui alla presente legge;

c) propone al Presidente della Regione la denominazione ufficiale di villaggi, frazioni ed altre località;

d) fornisce all'Amministrazione regionale e agli enti locali consulenza nelle materie di cui alla presente legge.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 1octies)

1. Dopo l'articolo 1septies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 1octies

1. La grafia ufficiale dei toponimi deve ispirarsi, nelle sue linee generali, alla tradizione ortografica affermatasi in Valle d'Aosta nel corso dei secoli e desumibile dalle fonti di archivio, nonché alla tradizione orale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della Commissione, definisce i criteri per la grafia delle denominazioni".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 1novies)

1. Dopo l'articolo 1octies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 1novies

1. Le denominazioni disciplinate dalla presente legge sono riprodotte nei cartelli stradali nell'esatta grafia definita ai sensi degli articoli 1bis, 1ter, 1quater e 1quinquies.

2. I Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sentita la Commissione e in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1octies, possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle nelle varianti locali, titsch e töitschu. (1)

3. Gli altri Comuni possono stabilire di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle in francoprovenzale, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la denominazione in lingua locale è collocata entro lo stesso pannello, direttamente sotto quella ufficiale, con gli stessi caratteri e le stesse dimensioni ma, al fine di poterla distinguere chiaramente, tra parentesi.

5. La segnaletica bilingue deve essere conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di attuazione.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 61/1976 è sostituito dal seguente :

"Art. 3

1. I decreti di cui agli articoli 1bis, 1ter, 1quater e l'atto di cui all'articolo 1quinquies sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo dell'ente interessato.".

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatte salve le denominazioni di cui agli articoli 1bis, 1ter, 1quater e 1quinquies della legge regionale 61/1976, come introdotti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, attribuite prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

2. In sede di prima applicazione, la Commissione di cui all'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è nominata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3. Fino alla nomina della Commissione di cui all'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto all'articolo 5, continua ad operare la Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è determinato in euro 2.000 per l'anno 2011 e in euro 3.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

1. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.03.01.11 (Comitati e commissioni).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 61/1976;

b) l'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

(1) Nel Bollettino ufficiale è riportato erroneamente "alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47", anziché "della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47".