Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale).

(B.U. del 22 marzo 2011, n. 12 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. (1)

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1ter)

1. (2)

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 1quater)

1. (3)

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 1quinquies)

1. (4)

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 1sexies)

1. (5)

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 1septies)

1. (6)

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 1octies)

1. (7)

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 1novies)

1. (8)

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. (9)

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatte salve le denominazioni di cui agli articoli 1bis, 1ter, 1quater e 1quinquies della legge regionale 61/1976, come introdotti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, attribuite prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

2. In sede di prima applicazione, la Commissione di cui all'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, č nominata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3. Fino alla nomina della Commissione di cui all'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto all'articolo 5, continua ad operare la Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1sexies della legge regionale 61/1976, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, č determinato in euro 2.000 per l'anno 2011 e in euro 3.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.03.01.11 (Comitati e commissioni).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 61/1976;

b) l'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

(1) Inserisce l'art. 1bis nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(2) Inserisce l'art. 1ter nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(3) Inserisce l'art. 1quater nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(4) Inserisce l'art. 1quinquies nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(5) Inserisce l'art. 1sexies nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(6) Inserisce l'art. 1septies nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(7) Inserisce l'art. 1octies nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(8) Inserisce l'art. 1nonies nella L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.

(9) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1976, n. 61.