Legge regionale 13 agosto 1974, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 13 08 1974

Bollettino ufficiale 16 9 1974 n. 9

Realizzazione di infrastrutture turistico - sportive, in applicazione della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14: aumento della spesa.

Art. 1

La spesa annua prevista dagli articoli 6 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, 1 della legge regionale 25 luglio 1972, n. 18, ed 1 della legge regionale 14 dicembre 1972, n. 47, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive, č aumentata da lire 300.000.000 a lire 400.000.000 per gli anni 1974 e 1975.

La maggiore spesa graverą sul capitolo 855 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo della somma occorrente dal capitolo 271 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l’anno 1975.

Art. 2

La spesa annua prevista dagli articoli 7 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14, e 2 della legge regionale 25 luglio 1972, n. 18, per la costruzione di impianti ricreativo - sportivi di particolare interesse regionale, č aumentata da lire 250.000.000 a lire 500.000.000 per gli anni 1974 e 1975.

La maggiore spesa graverą sul capitolo 844 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo della somma occorrente dal capitolo 271 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l’anno 1975.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 844 " Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " L. 250.000.000

Capitolo 855 " Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche

e sportive " L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Capitolo 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) " L. 350.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.