Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45 - Testo storico
Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
(B.U. 4 gennaio 2011, n. 1)
(Modificazione all'articolo 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "cui non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello".
(Modificazione all'articolo 12)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 22/2010, le parole: "di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "di primo livello".
(Modificazione all'articolo 13)
1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti delle risorse finanziarie disponibili".
(Modificazione all'articolo 20)
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'ente in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.".
(Modificazione all'articolo 21)
1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010, le parole: "del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5".
(Modificazione all'articolo 22)
1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "di cui all'articolo 18" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5".
(Modificazione all'articolo 26)
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Se l'incarico dirigenziale di supplenza è conferito a dipendenti dell'ente di categoria D, lo stesso non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5.".
(Modificazione all'articolo 45)
1. Al comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, le parole: "o italiana" sono soppresse.
(Modificazione all'articolo 66)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:
"c) finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti anche in forma associata tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.".
(Modificazione all'articolo 70)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"3bis. Il dipendente per avviare attività professionali o imprenditoriali può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e previo esame della documentazione presentata dall'interessato.".
(Modificazione all'articolo 71)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, le parole: "organizzazioni lucrative" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazioni non lucrative".
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione anche con riguardo agli incarichi di cui all'articolo 12 della l.r. 22/2010 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.