Legge regionale 14 agosto 1962, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 14 08 1962

Bollettino ufficiale 16 8 1962

"Realizzazione di un programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la "Agence Européenne de Relations Publiques".

Art. 1

È autorizzata la attuazione tramite la "Agence Europeenne de Relations Publiques" con sede a Parigi, di un programma di pubbliche relazioni per conto della Regione Autonoma della Valle di Aosta, in conformità agli accordi intercorsi tra l’Agenzia stessa e l’Amministrazione regionale e già sottoposti all’esame del Consiglio regionale nell’adunanza del 5 giugno 1962 (provvedimento consiliare n. 79).

Art. 2

All’approvazione e alla liquidazione delle spese, previste in Lire 22.000.000 (ventiduemilioni), per l’attuazione del programma di cui al precedente articolo 1, provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni e con imputazione all’apposito capitolo di spesa 177 della parte straordinaria del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1962 - 1963 ("Spese, sussidi e contributi per attività ed iniziative culturali, per pubbliche relazioni, nonché per manifestazioni culturali e scientifiche varie").

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.