Legge regionale 10 settembre 1973, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 10 09 1973

Bollettino ufficiale 15 9 1973 n. 9

NORME DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 7: "NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA".

Art. 1

L’indennità annua prevista nell’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1973, da corrispondere ai conduttori delle aziende agro - pastorali i cui terreni ricadono nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, è stabilita nelle seguenti misure:

a) L. 30.000 per ogni capo bovino adulto mantenuto nell’azienda

per un periodo non inferiore a mesi sette all’anno, con un massimo di L. 1.000.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero di aziende condotte e di capi bovini. Tale limite massimo non si applica alle stalle sociali.

b) L. 5.000 per ogni capo bovino adulto monticato, per un periodo non inferiore a giorni novanta, a favore dei conduttori di alpeggio, con un massimo di lire 600.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero dei bovini monticati e degli alpeggi condotti.

c) L. 2.000 per ogni ara di terreno coltivato a vigneto specializzato, con un massimo di L. 400.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero delle aziende condotte.

d) L. 1.500 per ogni ara di terreno coltivato a seminativo o a frutteto specializzato.

e) L. 300 per ogni ara di terreno coltivato a prato, nel caso di aziende non fornite di bestiame.

Art. 2

Ai fini della valutazione del numero di capi bovini, i vitelli fino all’età di un anno sono considerati pari ad un quarto di capo adulto, i manzi dell’età da uno a due anni sono considerati pari a mezzo capo adulto, le pecore e le capre sono considerate pari ad un sesto di capo adulto.

Nel caso di colture promiscue, la superficie è conteggiata una sola volta e iscritta nella qualità di coltura che fornisce il reddito prevalente.

I seminativi il cui prodotto sia conteggiato ai fini del calcolo dei capi di bestiame mantenibili in azienda, ai sensi del successivo articolo 7, non sono valutati per la corresponsione della indennità indicata nel punto d) dell’articolo precedente.

Art. 3

Per ottenere la indennità annua i conduttori di aziende agricole, oltre ad osservare le norme indicate nell’articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, devono possedere i sottoindicati requisiti ed assumere i seguenti impegni:

a) condurre direttamente l’azienda agraria o gli allevamenti bovini, ovini e caprini prestando la propria opera manuale e/ o dei familiari nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall’allevamento;

b) produrre idonea documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale conducono i terreni (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

c) comunicare al Comune dove ha sede l’azienda agraria, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza dell’azienda condotta con i dati ed i documenti indicati nel successivo articolo; comunicare, inoltre, le eventuali variazioni che si verificano nel corso dell’anno, nel sistema di conduzione, nella qualità delle colture e nella superficie dei terreni. Per gli alpeggi il termine sopraindicato è stabilito al 31 marzo di ogni anno;

d) i conduttori di aziende incluse nelle zone in cui viene attuato il Piano di bonifica sanitaria per la brucellosi, tubercolosi e mastiti dovranno dimostrare di avere ottemperato alle norme delle leggi regionali 12 agosto 1957 n. 3 e 28 giugno 1962 n. 12.

Ai fini della corresponsione della indennità annua prevista dall’articolo 1 della presente legge, i fondi concessi in affitto non saranno valutati al proprietario dei fondi stessi.

Allo stesso modo non saranno valutati i terreni situati fuori del territorio della Regione Valle d’Aosta, condotti a qualsiasi titolo da conduttori residenti nella Regione.

Così dicasi per i terreni coltivati ad orto familiare, a giardino, a parchi di pertinenza di ville o di case di civile abitazione.

Art. 4

A norma dell’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7, i Comuni della Regione provvederanno, entro sei mesi dalla entrata in vigore delle norme della presente legge, alla compilazione e alla tenuta del Registro Comunale delle aziende agricole sulla base delle domande presentate dai conduttori delle aziende stesse.

Nel citato Registro saranno annotati:

a) nome, cognome, data di nascita del conduttore di ciascuna azienda agricola;

b) sede dell’azienda e indicazione della residenza e del preciso indirizzo del conduttore;

c) dati catastali dei terreni agricoli coltivati dal conduttore e facenti parte dell’azienda (numeri delle partite catastali coltivate dal conduttore, Comune, Foglio di mappa, numero delle particelle, superficie e qualità di coltura). I dati catastali saranno desunti dai certificati catastali o da atti notarili di compra - vendita e di divisione;

d) numero dei capi bovini, ovini e caprini adulti mantenuti per il periodo minimo stabilito dall’articolo 1 della presente legge;

e) numero ed età dei capi bovini da allevamento (vitelli, manzi, tori e torelli);

f) titolo in base al quale il conduttore coltiva i terreni agricoli (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

g) le variazioni che si verificano annualmente nella conduzione dei terreni (cambiamento di conduttore, cambiamento di qualità di coltura, terreni lasciati incolti o comunque non più coltivati, passaggio di terreni dall’uno ad altro conduttore, cambiamento di residenza e di indirizzo del conduttore, ecc. ...).

Dopo il primo anno di applicazione della legge, i Comuni trasmetteranno alla Regione, entro il 15 aprile di ogni anno, i dati aggiornati del Registro comunale delle aziende agricole.

L’Assessorato Regionale all’Agricoltura e alle Foreste provvederà alla compilazione, alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro regionale delle aziende agricole comprese nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura. Provvederà, inoltre, a fornire ai Comuni i moduli per le domande da inoltrare a cura dei conduttori e fornirà anche il materiale necessario per l’impianto dei Registri comunali delle aziende agricole.

L’Amministrazione Regionale fornirà ai Comuni la necessaria assistenza per facilitare l’impianto e la compilazione iniziale del Registro delle aziende agricole.

Art. 5

Per ottenere la concessione della indennità annua, i conduttori dei terreni inclusi nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda sarà presentata al Comune nel quale è situata l’azienda agricola condotta dal richiedente.

Qualora i conduttori conducano più di una azienda agraria, dovrà essere precisata nella domanda la consistenza di ogni azienda. L’alpeggio costituisce sempre azienda a sè stante.

La domanda dovrà precisare i dati e gli elementi necessari per una esatta valutazione dell’azienda e sarà compilata sui moduli predisposti dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste e posti a disposizione delle Amministrazioni Comunali.

Quando i terreni di una stessa azienda agraria si trovino in zone agricole appartenenti a più Comuni, la domanda sarà presentata nel Comune in cui ricade la maggior parte dei terreni. In tal caso, nella domanda, dovranno essere indicati anche gli elementi catastali dei terreni facenti parte della stessa azienda agraria del conduttore situati in Comuni diversi da quello presso il quale è presentata la domanda. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto in carta libera dei dati catastali (numero delle partite, Foglio di mappa, numero delle particelle, Comune, superficie, qualità di coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore e/ o i suoi familiari prestano la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall’allevamento bovino, ovino e caprino;

c) documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale il conduttore conduce i terreni di cui non è proprietario (contratto o dichiarazione di affitto, altri titoli di conduzione);

d) stato di famiglia.

Art. 6

L’Assessorato Regionale all’Agricoltura e alle Foreste provvede alla tenuta del Registro regionale delle aziende agricole, alla istruttoria delle domande di concessione dei contributi, allo svolgimento dei compiti di carattere tecnico necessari per l’applicazione della legge. Accerta, mediante controlli in loco, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

In particolare giudica sul possesso, o meno, del requisito indicato nel comma a) dell’articolo 3 della presente legge.

Art. 7

Ai fini della concessione e della liquidazione della indennità prevista dal precedente articolo 1, per i capi bovini dovrà essere tenuto conto della proporzionalità fra superficie investita e colture foraggere e il numero di capi bovini mantenibili.

Il numero di capi bovini mantenibili, avuto riguardo a ciascun tipo di coltura foraggera e alle condizioni agronomiche ambientali, è determinato come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

Capi bovini adulti mantenibili per almeno sette mesi consecutivi all’anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture fino a 800 metri sul livello del mare: //

su prati irrigui e artificiali, capi n. 4; //

su prati asciutti, capi n. 1,5; //

su prati arborati irrigui, capi n. 3; //

su seminativi a cereali foraggeri, capi n. 3; //

su pascoli (per 90 giorni), capi n. 0.

Capi bovini adulti mantenibili per almeno sette mesi consecutivi all’anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture da 801 a 1200 metri sul livello del mare: //

su prati irrigui e artificiali, capi n. 3; //

su prati asciutti, capi n. 1; //

su prati arborati irrigui, capi n. 2,5; //

su seminativi a cereali foraggeri, capi n. 2,5; //

su pascoli (per 90 giorni), capi n. 0,5.

Capi bovini adulti mantenibili per almeno sette mesi consecutivi all’anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture oltre i 1201 metri sul livello del mare: //

su prati irrigui e prati artificiali, capi n. 2; //

su prati asciutti, capi n. 0,5; //

su prati arborati irrigui, capi n. 2; //

su seminativi a cereali foraggeri, capi n. 2; //

su pascoli (per 90 giorni), capi n. 0,5.

Per gli alpeggi e i mayens, il numero dei capi bovini adulti mantenibili per ettaro viene determinato dalla investitura propria di ciascun alpeggio e mayen debitamente accertata. In assenza di tale elemento, o per appezzamenti di pascolo singoli non costituenti alpeggi o mayens, si fa riferimento agli elementi riportati nella sopraindicata tabella per i pascoli.

Art. 8

I trasgressori alle norme di legge, coloro che producono documentazioni non rispondenti al vero o che non rispettino gli impegni assunti, che omettano di comunicare le variazioni nella conduzione dei terreni o nella qualità di coltura e che, comunque, con il loro comportamento, traggano in errore la pubblica amministrazione, dovranno restituire i contributi indebitamente percepiti, saranno sottoposti alla sospensione della liquidazione delle indennità e saranno denunciati alla Autorità giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

Art. 9

Norme transitorie

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7 e della presente legge, le domande, da parte degli aventi diritto, saranno presentate direttamente all’Assessorato Regionale alla Agricoltura e alle Foreste.

L’Assessorato provvederà ad istruirle sulla scorta degli elementi risultanti dall’ultimo censimento del bestiame e dei dati di superficie in proprio possesso, fermo restando il rispetto della proporzionalità fra capi di bestiame mantenibili e superficie aziendale fissata nell’articolo 7 della presente legge.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.