Legge regionale 31 agosto 1972, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 16, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D’AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULL’ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Art. 1

Il contributo integrativo regionale nelle spese di assistenza ospedaliera e specialistica di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, previsto a favore della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d’Aosta dall’articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, č aumentato da un importo annuo massimo di Lire settanta milioni ad un importo annuo massimo di Lire centocinquanta milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 2

La maggiore spesa annua di Lire ottantamilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1972, sarą imputata al capitolo 746 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie ed assistenziali a favore dei coltivatori diretti ") ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine č approvato l’aumento da Lire 96 milioni a Lire 176.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall’anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire ottantamilioni derivante dall’applicazione della presente legge, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 746 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 da Lire 96.000.000 a Lire 176.000.000, mediante prelievo della somma di Lire 80.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.