Legge regionale 4 agosto 2010, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2010, n.31

Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 3bis)

1. (1)

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 3ter)

1. (2)

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in euro 1.000.000 per l'anno 2011 e in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:

a) nell'unità previsionale di base 01.03.002.10 (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali);

b) nell'unità previsionale di base 01.11.001.21 (Partecipazioni azionarie e conferimenti);

c) nell'unità previsionale di base 01.03.001.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche);

d) nell'unità previsionale di base 01.11.003.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A5 (Bonifica e reinfrastrutturazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 3bis, introdotto dall'articolo 1.

(1) Inserisce l'articolo 3bis della L.R. 18 giugno 2004, n. 10.

(2) Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 16 maggio 2024, n. 5. Inseriva l'articolo 3ter della L.R. 18 giugno 2004, n. 10.