Legge regionale 23 giugno 1975, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 23 06 1975

Bollettino ufficiale 25 6 1975 n. 8

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione autonoma della Valle d’Aosta".

Art. 1

A decorrere dall’anno 1975 č autorizzata la maggiore spesa annua di lire ottantamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennitą al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 587 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazione in aumento:

- Capitolo 587 "Stipendi ed indennitą alle insegnanti di scuole materne" L. 80.000.000

- Variazione in diminuzione:

- Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " L. 80.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.