Legge regionale 4 agosto 2010, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 30

Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).

(B.U. 17 agosto 2010, n. 34)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 18)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), dopo le parole: "il comando vicario č svolto" sono aggiunte le seguenti: "con prioritą da altri ispettori forestali ovvero".

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/2002 č sostituito dal seguente: "In caso di vacanza del posto in organico, l'incarico di comandante č attribuito con prioritą ad un ispettore forestale ovvero ad un sovrintendente forestale appartenente, di norma, alla medesima stazione forestale o ad altra sede, sino alla copertura del posto.".

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/2002 č sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle disposizioni vigenti per il profilo di ispettore forestale.".