Legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 29

Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.

(B.U. 17 agosto 2010, n. 34)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disciplina le competenze e le funzioni, in armonia con quanto stabilito dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. La gestione delle CLV è attribuita ai Comuni, singolarmente o in forma associata, ai sensi della parte IV, titolo I, della l.r. 54/1998.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2

(Compiti e funzioni)

1. Le CLV sono organi consultivi di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza.

2. Nell'ambito delle attività di supporto di cui al comma 1, le CLV, in particolare:

a) predispongono il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del pericolo e del rischio valanghivo sul territorio di competenza;

b) acquisiscono dati e informazioni relativi al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;

c) esprimono, su richiesta, pareri tecnici in merito al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;

d) supportano l'attività del Sindaco ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza e di iniziative da assumere in relazione allo stato di criticità in atto;

e) trasmettono alle strutture regionali individuate con la deliberazione di cui al comma 3 i dati raccolti e i pareri espressi;

f) collaborano nella gestione delle emergenze con il Centro operativo comunale e misto e con il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2001.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) definisce le modalità di funzionamento delle CLV e le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, sulla base di criteri e metodologie omogenee;

b) definisce procedure coordinate tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di difesa dai rischi idrogeologici e valanghivi, di viabilità regionale e il Corpo forestale valdostano per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo;

c) stabilisce gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.

4. Le CLV possono, altresì, svolgere attività di supporto a enti pubblici e privati, agenzie, aziende o altri soggetti quali, in particolare, l'ANAS S.p.A. e le Ferrovie dello Stato S.p.A., secondo le modalità definite da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune territorialmente competente, ovvero il Comune capofila nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata tra più Comuni, e il soggetto o l'ente interessato.

Art. 3

(Ambito territoriale di operatività delle CLV)

1. Nell'ambito dei territori comunali ad alto rischio valanghivo, sono istituite le seguenti CLV:

a) Courmayeur;

b) Pré-Saint-Didier e La Thuile;

c) Morgex e La Salle;

d) Valgrisenche e Arvier;

e) Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

f) Valsavarenche e Introd;

g) Cogne e Aymavilles;

h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod e Allein;

i) Doues, Ollomont e Valpelline;

j) Oyace e Bionaz;

k) Valtournenche;

l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André e Torgnon;

m) Ayas e Brusson;

n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby;

o) Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz;

p) Champorcher, Pontboset e Champdepraz;

q) Nus, Brissogne e Gressan.

2. I Comuni non ricadenti nelle CLV di cui al comma 1 possono aggregarsi a quella più affine territorialmente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, anche su proposta dei Comuni interessati, può modificare l'elenco di cui al comma 1, fatto salvo il numero massimo delle CLV.

Art. 4

(Composizione delle CLV)

1. Le CLV sono composte:

a) da una a tre guide alpine;

b) dai direttori delle piste da sci, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), nel caso in cui sul territorio di competenza della Commissione sia presente un comprensorio sciistico o piste di sci di fondo;

c) dal Comandante della stazione forestale competente per territorio.

2. Per ciascun componente, possono essere nominati uno o più sostituti, in possesso del titolo di cui al comma 5, al fine di garantire il regolare funzionamento delle CLV.

3. Al fine di acquisire ulteriori informazioni sullo stato locale del pericolo valanghivo, alle sedute delle CLV possono partecipare soggetti con comprovata esperienza in materia di neve e valanghe, conoscitori del territorio.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione locale valanghe.

5. I componenti delle CLV devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) o di altro titolo equiparabile.

6. I Comuni trasmettono alle strutture regionali competenti in materia di neve e valanghe e di protezione civile i nominativi dei componenti delle rispettive CLV.

Art. 5

(Nomina e funzionamento delle CLV)

1. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla prima seduta consiliare, nominano le CLV. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, provvede la Giunta regionale, previa diffida, con propria deliberazione.

2. Le CLV rimangono in carica per la durata del consiglio comunale e comunque fino alla nomina di quelle successive. Nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata da più Comuni, la loro durata coincide con quella del Comune indicato come capofila.

3. Le CLV nominano, fra i propri componenti, il presidente e il vice presidente.

4. Per la validità delle sedute delle CLV è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le CLV deliberano a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti delle CLV e i loro sostituti possono accedere alle proprietà private e pubbliche.

6. Le modalità organizzative delle CLV, nonché le ulteriori modalità di nomina e di revoca dei componenti, sono stabilite dal Comune o dai Comuni associati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Art. 6

(Corsi di formazione e di aggiornamento)

1. La Regione, in accordo con i Comuni interessati, organizza specifici corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai componenti delle CLV, finalizzati a favorire la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di previsione e monitoraggio legate al rischio valanghivo.

2. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

Art. 7

(Contributi agli enti locali)

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:

a) le CLV sono nominate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, almeno un componente di ciascuna Commissione deve essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'AINEVA. Nel caso in cui nessun componente nominato nella Commissione sia in possesso del predetto titolo, la composizione deve essere integrata con un soggetto in possesso del medesimo.

2. Nelle more della nomina delle CLV, rimangono in carica le commissioni già costituite ed operanti in ambito comunale alla data di entrata in vigore delle presente legge che svolgono competenze analoghe a quelle attribuite alle CLV dalla presente legge.

3. Per l'anno 2010 gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6 trovano finanziamento nell'ambito dei fondi globali regionali.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9;

b) l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2010 e annui euro 200.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:

a) per l'anno 2010 nell'unità previsionale di base 1.3.4.04 (Trasferimenti statali e altri interventi di finanza locale);

b) a decorrere dall'anno 2011 nell'unità previsionale di base 1.3.4.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2010 mediante l'utilizzo per euro 300.000 degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto G 1 (Istituzione commissioni valanghe) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso;

b) per gli anni 2011 e 2012 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.