Legge regionale 12 agosto 1957, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 12 agosto 1957, n. 3

Norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

(B.U. 31 agosto 1957).

Art. 1

Tutto il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere ogni anno vaccinato contro l'afta epizootica, nel periodo precedente la monticazione.

Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale sono annualmente stabiliti la data di inizio delle operazioni vaccinali e il periodo di controllo precedente la monticazione nel quale hanno applicazione le norme del successivo articolo 4, nonché le tariffe per le operazioni vaccinali.

Art. 2

Il vaccino antiaftoso necessario per l'attuazione del piano profilattico annuale è distribuito gratuitamente ai vari Comuni della Regione a cura dell'Ufficio Veterinario regionale, cui è demandata l'azione di vigilanza sull'andamento della campagna vaccinale.

I compensi spettanti ai veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni antiaftose sono a carico della Regione (1).

Art. 3

Le vaccinazioni devono essere eseguite dai Veterinari comunali o consorziali, i quali rilasciano gratuitamente agli allevatori interessati i certificati di avvenuta vaccinazione, che debbono essere conservati per un periodo di tre mesi, per eventuali controlli da parte dell'Autorità sanitaria.

I Veterinari comunali o consorziali sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni vaccinali nelle circoscrizioni territoriali delle rispettive condotte.

In caso di accertati ritardi o irregolarità nel servizio di vaccinazione derivanti da inadempienze o da negligenze dei Veterinari comunali o consorziali, il Presidente della Giunta regionale può affidare, con motivata ordinanza, il servizio di vaccinazione antiaftosa, ad altri Veterinari incaricati, salvo l'eventuale applicazione di altri provvedimenti a carico dei Veterinari responsabili, in conformità delle vigenti disposizioni.

Art. 4

Nel periodo di controllo precedente la monticazione è vietato l'ingresso nel territorio della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino proveniente da altre Province che non risulti vaccinato contro l'afta epizootica, ad eccezione di quello destinato alle macellazioni immediate.

Il bestiame ricettivo all'afta epizootica proveniente da altre Province, nei periodi di controllo precedente la monticazione, deve essere sottoposto nel Comune di ingresso nella Valle d'Aosta (Pont-Saint-Martin) ad una visita sanitaria effettuata da un Veterinario incaricato dalla Amministrazione regionale, il quale dichiara l'esito delle visite nei certificati di origine e sanità accompagnanti gli animali.

Art. 5

Durante il periodo di monticazione, nei Comuni di Hône, Verrès, Châtillon, Nus, Aosta, Aymavilles, Saint - Pierre, Introd, Arvier e Pré-Saint-Didier sono predisposti, a cura dei Comuni medesimi, posti fissi per il controllo sanitario del bestiame in transito da parte dei Veterinari comunali o consorziali, i quali debbono accertare lo stato sanitario del bestiame e la regolarità dei certificati di scorta, agli effetti della subita vaccinazione antiaftosa.

Art. 6

E' vietato l'accesso ai pascoli alpini della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino che non sia scortato dai certificati comprovanti l'avvenuta vaccinazione antiaftosa.

I tenutari degli alpeggi sono personalmente responsabili della osservanza del divieto del presente articolo.

Art. 7

Nei casi di accertata necessità di trattamenti immunizzanti a scopo profilattico ai sensi dell'articolo n. 74 del Regolamento della Polizia Veterinaria approvato con DP 8-2-1954, n. 320, in seguito al verificarsi di focolai di afta epizootica nel territorio della Valle d'Aosta, il materiale immunizzante è fornito gratuitamente dalla Regione.

Art. 8

Il Consiglio regionale provvede annualmente allo stanziamento nel bilancio della Regione delle somme necessarie per l'acquisto del materiale immunizzante occorrente ai fini previsti dalla presente legge.

Art. 9

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle Leggi e Regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1976, n. 52.

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo dell'articolo 2 recitava.

"I compensi spettanti ai Veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni sono a carico degli allevatori del bestiame.".