Legge regionale 23 luglio 2010, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 24

Modificazione alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

(B.U. 3 agosto 2010, n. 32)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. L'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Procedura negoziata)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi e secondo le procedure previste dalla normativa statale vigente.

2. La procedura negoziata è inoltre ammessa per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, a cura del coordinatore del ciclo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con invito contenente gli elementi della prestazione richiesta. L'invito è rivolto ad almeno cinque operatori, se sussistono soggetti idonei in tale numero. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando.".