Legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 30 giugno 2010, n. 19

Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 20 luglio 2010, n. 30)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

"4. Le singole unità abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o più vani di cui uno adibito a cucina-pranzo-soggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni.".

2. L'articolo 7bis della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 7bis

(Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere)

1. La proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:

a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unità abitative non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;

b) la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;

c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attività ricettiva non può essere esercitata. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a venti anni, è stipulata tra i proprietari e il Comune in conformità ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:

1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;

2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facoltà di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;

3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;

4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;

5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nell'intera struttura;

6) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".

Art. 2

(Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente:

"1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monolocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l'uno dall'altro.".

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. La rubrica dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente: "Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere".

2. Il comma 1 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.".

3. Il comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:

a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;

b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad azienda alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 3, è inserito il seguente:

"2bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati una sola volta per ogni unità immobiliare.".

5. Il comma 2 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, la proprietà del centro benessere non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'immobile interessato. Il vincolo di non frazionabilità è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.".

6. Dopo l'articolo 90ter della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"Art. 90quater

(Case e appartamenti per vacanze)

1. E' consentita la realizzazione di case e appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo di strutture edilizie esistenti.

2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).

3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.".

7. Dopo l'articolo 90quater della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 6, è inserito il seguente:

"Art. 90quinquies

(Monitoraggio degli interventi di ampliamento)

1. Gli interventi previsti dagli articoli 90bis, commi 1 e 2, e 90ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare informatizzata di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), secondo le modalità stabilite per gli interventi effettuati ai sensi di tale legge.".

8. Dopo l'articolo 90quinquies della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 7, è inserito il seguente:

"Art. 90sexies

(Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata)

1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.".

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6)

1. L'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici)

1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al Capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti.

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1:

a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo o i raggruppamenti di stazione riferiti ai comuni con maggiore valenza turistica, relativamente e limitatamente a specifiche e strategiche linee di prodotto, finalizzati alla realizzazione di programmi di attività funzionali alla valorizzazione dell'offerta e alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico;

b) i raggruppamenti di prodotto, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

3. Ai fini del riconoscimento, i raggruppamenti di operatori turistici di cui al comma 2 devono possedere i requisiti minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto:

a) per le aggregazioni territoriali, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area;

b) per le aggregazioni di stazione, della rappresentatività numerica delle imprese turistiche dell'area considerata e della particolare significatività della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico considerato;

c) per le aggregazioni di prodotto, del numero di imprese turistiche aggregate unitamente alla copertura del territorio regionale interessato dalla linea di prodotto considerato.

4. Il riconoscimento è concesso su istanza del raggruppamento interessato con provvedimento del dirigente competente in materia di promozione e marketing turistico e ha validità per un quinquennio.

5. La struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico dispone la revoca del riconoscimento qualora, dai controlli effettuati, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai raggruppamenti nell'istanza di cui al comma 4 e nel caso in cui siano venuti meno, nel corso del quinquennio, i requisiti minimi di cui al comma 3.

6. I raggruppamenti riconosciuti sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, entro quindici giorni dal loro verificarsi, ogni intervenuta variazione dei requisiti minimi di cui al comma 3 nonché il loro eventuale scioglimento.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo al riconoscimento di cui al presente articolo e alla revoca del medesimo, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare.

8. La vendita diretta al pubblico da parte dei raggruppamenti riconosciuti, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.".

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), dopo la parola: "ristrutturazione" è inserita la seguente: ", ampliamento".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "all'attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "e di opere di difesa e messa in sicurezza".

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente agli esercizi alberghieri;

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture alberghiere, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;

3) terreni funzionali alla realizzazione di nuovi complessi ricettivi all'aperto, limitatamente alla superficie occupata dal complesso da realizzare;

4) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso e che includano i fabbricati in cui sono allocati i servizi generali;

5) terreni e fabbricati facenti parte di complessi ricettivi all'aperto, già esistenti e classificati ai sensi della normativa regionale vigente, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;".

4. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, nei villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), tutte le spese relative alle unità abitative e alle porzioni di fabbricato oggetto del frazionamento.".

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 100.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni.".

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza e".

8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) acquisto, anche attraverso la cessione di quote societarie, di:

1) fabbricati o porzioni di fabbricati, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c);

2) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla superficie urbanisticamente necessaria alla realizzazione delle nuove superfici o dei nuovi volumi;".

9. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 3 milioni.".

11. L'articolo 13 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 15 i raggruppamenti di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).".

12. L'articolo 14 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Iniziative agevolabili)

1. Ai fini di cui all'articolo 15, le iniziative agevolabili devono riguardare la realizzazione di progetti di sviluppo turistico, di marketing, di promozione e di commercializzazione di prodotti turistici. Le iniziative devono essere articolate in progetti organici nei quali sono indicati, fra l'altro:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

b) i mercati di intervento e i segmenti di domanda interessati;

c) le azioni programmate, la relativa durata e le modalità del loro svolgimento;

d) i canali di vendita attivati per i propri prodotti turistici;

e) un dettagliato piano finanziario, corredato dell'indicazione analitica delle spese per ciascuna linea di intervento nonché dell'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del progetto, in aggiunta all'eventuale contributo regionale.".

13. L'articolo 15 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Contributi a fondo perduto)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi a fondo perduto è di euro 10.000 e quello massimo è di euro 135.000. Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. I contributi a fondo perduto sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.

3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I contributi possono essere concessi con riferimento alle sole spese da sostenersi nell'anno solare successivo alla presentazione della domanda.

6. Ai fini della concessione dei contributi, i raggruppamenti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico, a pena di decadenza, entro il 15 novembre di ogni anno, apposita istanza corredata del progetto di cui all'articolo 14 e del relativo piano finanziario.

7. In considerazione delle istanze pervenute, la struttura regionale competente in materia di promozione e marketing turistico forma apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

8. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente Capo, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla revoca dei predetti contributi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del contributo.".

14. Al comma 5ter dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione comporta la non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26.".

15. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"a) l'ammontare del contributo in conto capitale concesso, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene agevolato e maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;".

16. Dopo il comma 4bis dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

"4ter. Il frazionamento della proprietà, ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984, di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere esistenti alla data del 30 giugno 2010 comporta la revoca dell'agevolazione già concessa prima di detta data e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26.".

Art. 6

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere c), d), dbis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed i) della medesima legge.".

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7bis, comma 1, lettera c), della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni e i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'articolo 90bis, comma 1, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata di un elaborato planimetrico e di una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

3. L'articolo 90bis, comma 2bis, della l.r. 11/1998, come inserito dall'articolo 3, comma 4, della presente legge, si applica anche alle unità immobiliari che siano già state oggetto di ampliamento avviato o concluso ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), o ai sensi dell'articolo 90bis, commi 1 e 2, della l.r. 11/1998, nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)), e successivamente modificato dall'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 10, commi 3 e 7, della l.r. 6/2001, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, e di cui all'articolo 15, comma 8, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 12, della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I decreti di riconoscimento dei consorzi e delle associazioni di operatori turistici adottati, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 6/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia il 31 ottobre 2010.

6. Per l'anno 2010, l'istanza di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. 19/2001, come sostituito dall'articolo 5, comma 12, della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15, della presente legge si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento amministrativo di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), già differito ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014. Nelle more dell'adeguamento, e comunque non oltre la predetta data, al titolare del complesso ricettivo all'aperto non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 19/2001;

b) l'articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;

c) gli articoli 33, comma 2, e 38 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;

d) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18/2009.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.