Legge regionale 6 agosto 1974, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 6 agosto 1974, n. 30

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione autonoma della Valle d'Aosta".

(B.U. 9 settembre 1974, n. 8).

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1974 č autorizzata la maggiore spesa annua di lire duecentotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennitą al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 587 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

- Capitolo 587 " Stipendi e indennitą alle insegnanti di scuole materne " L. 230.000.000

- Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" L. 230.000.000