Legge regionale 16 giugno 1978, n. 29 - Testo storico
Legge regionale n. 29 del 16 06 1978
Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell’artigianato.
Con il termine " attrezzi " contenuto nel primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, si intendono anche gli automezzi.
I contributi in conto interessi di cui all’articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell’8 percento, restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.