Legge regionale 16 giugno 1978, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell’artigianato.

Art. 1

Con il termine " attrezzi " contenuto nel primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, si intendono anche gli automezzi.

Art. 2

I contributi in conto interessi di cui all’articolo 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell’8 percento, restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.