Legge regionale 6 agosto 1974, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 06 08 1974

Bollettino ufficiale 9 9 1974 n. 8

Proroga, con modifiche, per l’anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 1

Sono prorogate, per l’anno 1974, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 agosto 1970, n. 22, 3 agosto 1971, n. 7, 20 maggio 1972, n. 4, e 27 aprile 1973, n. 21, riguardanti provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 2

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l’esercizio 1974, ai sensi del paragrafo 7) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall’anno finanziario 1974 e fino all’anno finanziario 1994. Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall’applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l’anno finanziario 1974:

mediante imputazione all’apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l’anno 1974 (" Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare "), il cui stanziamento annuo viene aumentato da lire 390.000.000 a lire 430.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F "), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;

b) per i successivi anni finanziari:

mediante imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all’anno 1994.

Art. 3

L’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l’articolo 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, e con l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, viene integrato con l’aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

" Lire 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall’anno 1974 e fino all’anno 1993.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta Regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue lire 25.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell’intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ".

Art. 4

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 30.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somma a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1974:

Nella parte entrata:

lo stanziamento del capitolo 224 (" Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ") è aumentato da lire 77.000.000 a lire 107.000.000.

Nella parte spesa:

lo stanziamento del capitolo 256 (" Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell’industria edilizia ") è aumentato da lire 77.000.000 a lire 107.000.000.

Le maggiori entrate e spese annue di lire 30 milioni eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1974 al 1993.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all’effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di credito in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11.

Art. 5

L’articolo 8 capo C) della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è così sostituito:

C) il lavoratore o l’artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del proprio nucleo familiare, sia iscritto o risulta iscrivibile nei ruoli dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per un reddito lordo complessivo annuo superiore a lire 2.600.000 se lavoratore subordinato e a Lire 1.300.000 se artigiano, al netto della detrazione di lire centomila per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico. Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue lire 2 milioni 600.000 è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un reddito lordo complessivo di lire 3.000.000.

Per i redditi compresi tra 2.600.001 e lire 3.000.000 annui il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di due punti per ogni frazione di reddito di lire 200.000 annue eccedenti i 2.600.000.

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.