Legge regionale 14 agosto 1962, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 14 08 1962

Bollettino ufficiale 16 8 1962

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nell’adunanza del sei luglio 1962 (provvedimento n. 94), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, che prevede nel complesso e in pareggio l’ammontare di Lire otto miliardi quattrocento cinquantamilioni duecentoquarantaduemila settecento per numero 61 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A), recante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi finanziari precedenti in Lire 536.500.000 (allegato D) e l’ammontare di Lire otto miliardi quattrocentocinquantamilioni duecentoquarantaduemila settecento per numero 228 capitoli dello stato di previsione della SPESA (allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato C).

Art. 2

È autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, à sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione regionale ai sensi di legge.

Art. 3

È confermata, anche per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 30 giugno 1963, l’applicazione delle sovraimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati con le seguenti aliquote:

- per i terreni: Lire 5 per ogni 100 Lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del DLCPS 12 maggio 1947, n. 356;

- per i fabbricati: Lire 11 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 4

È confermata, anche per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962

30 giugno 1963, l’applicazione dell’addizionale all’imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell’1,75 per cento per i redditi di categoria B e dell’1,40 per cento per i redditi di categoria C 1.

Art. 5

È confermata, anche per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 30 giugno 1963, l’applicazione dell’imposta camerale con l’aliquota del 2,50 percento à sensi della legge 20 ottobre 1961, n. 1182.

Art. 6

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, con provvedimenti del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze di materia, ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 7

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 46) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 47) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta regionale o del Consiglio, su proposta dell’Assessore alle Finanze. È all’uopo approvato il seguente elenco allegato F annesso alla presente legge: Elenco allegato F: Spese obbligatorie e d’ordine iscritte nello stato di previsione della Spesa per l’esercizio finanziario 1962-1963 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 8

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati, ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché al pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 9

È autorizzato, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 55 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 84 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentasette milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l’assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle Scuole Elementari e per sussidi ai Patronati scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, la spesa di Lire diciottomilioni novecentomila sul capitolo 98/ a del bilancio e la spesa di Lire trentamilioni cinquecentomila sul capitolo 186 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza e di ricovero di tubercolotici poveri ammessi all’assistenza, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959.

Art. 12

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sui capitoli 109 e 111 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire trentuno milioni per spese e contributi concernenti l’assistenza e il ricovero di malati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di Lire undici milioni per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 119 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull’assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 14

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 120 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire undici milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, recante provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 144 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinquemilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità già stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 148 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinquemilioni per la concessione di sussidi straordinari nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con il provvedimento consiliare n. 46 in data 7 aprile 1955 e successivi provvedimenti integrativi, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 150 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 18

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 151 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentoventi milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell’edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale secondo le modalità previste dai citati provvedimenti consiliari.

Art. 19

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 157 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinque milioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato.

Art. 20

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 173 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire due milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella citata legge regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 184 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venti milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont Saint Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 195 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novantacinque milioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dalle deliberazioni consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell’industria e dell’attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 23

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, sul capitolo 198 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinque milioni per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 150 in data 29 dicembre 1949, concernente provvidenze per la tutela e il miglioramento dell’edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 24

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963, come da allegati A, B e C annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e Spese effettive

Entrata (compreso avanzo amministrazione) Lire 6.785.692.700

Spesa Lire 6.622.450.260

Differenza + Lire 163.242.440

Entrate e Spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrata Lire 1.664.550.000

Spesa Lire 1.827.792.440

Differenza per movimenti di capitali, per

partite di giro e contabilità speciali - Lire 163.242.440 Riassunto Generale

Entrata Lire 8.450.242.700

Spesa Lire 8.450.242.700

Art. 25

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATI ANNESSI ALLA LEGGE:

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO

1963.

Allegato D: DIMOSTRAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Allegato E: TABELLA DIMOSTRATIVA DELLE SPESE STRAORDINARIE NON RICORRENTI ALLE QUALI È STATO DESTINATO L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO NEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1962- 1963.

Allegato F: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1962- 1963 AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA, PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.

Allegato C alla legge regionale 14 agosto 1962, n. 16.

Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. Entrata.

Avanzo di amministrazione, L. 536.500.000.

Entrate ordinarie proprie della Regione.

Redditi patrimoniali, L. 180.000.000. Proventi diversi, L. 183.200.000. Imposte, tasse e diritti, L. 460.392.700.

Totale entrate ordinarie proprie della Regione, L. 823.592.700.

Entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione. Provento 9/ 10 dei canoni sulle acque, L. 385.000.000.

Provento riparto entrate erariali (quote fisse), L. 1.550.000.000. Provento riparto entrate erariali (quote variabili), L. 700.000.000.

Totale entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione, L. 2.635.000.000.

Totale entrate ordinarie, L. 3.458.592.700.

Entrate straordinarie.

Entrate straordinarie varie, L. 340.600.000.

Provento degli stabilimenti speciali di Saint-Vincent, L. 2.450.000.000.

Totale entrate straordinarie, L. 2.790.600.000.

Totale entrate effettive (ordinarie e straordinarie), L. 6.249.192.700.

Entrate per movimento di capitali.

Alienazione di beni, L. 80.000.000.

Accensioni di debiti, per memoria.

Estinzione di crediti, L. 221.300.000.

Totale entrate per movimento di capitali, L. 301.300.000.

Entrate per partite che si compensano nella spesa. Partite di giro, L. 927.450.000.

Contabilità speciali, L. 435.800.000.

Totale entrate per partite che si compensano nella spesa, L. 1.363.250.000.

Totale generale delle entrate, L. 8.450.242.700.

Spesa.

Spese effettive ordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 1.541.610.000; //

Agricoltura e foreste, L. 208.000.000; //

Industria e commercio, L. 46.300.000; // Lavori pubblici, L. 296.000.000; // Pubblica istruzione, L. 1.564.550.000; // Sanità e assistenza, L. 492.400.000; // Turismo e antichità, L. 172.500.000.

Totale spese effettive ordinarie, L. 4.321.360.000.

Spese effettive straordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 156.990.260; //

Agricoltura e foreste, L. 522.000.000; // Industria e commercio, L. 91.000.000; //

Lavori pubblici, L. 898.900.000; // Pubblica istruzione, L. 175.200.000; // Sanità e assistenza, L. 110.000.000; //

Turismo e antichità, L. 347.000.000.

Totale spese effettive straordinarie, L. 2.301.090.260

Totali delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), per gli assessorati: //

Finanze, L. 1.698.600.260; // Agricoltura e foreste, L. 730.000.000; // Industria e commercio, L. 137.300.000; // Lavori pubblici, L. 1.194.900.000; // Pubblica istruzione, L. 1.739.750.000; // Sanità e assistenza, L. 602.400.000; //

Turismo e antichità, L. 519.500.000.

Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), L. 6.622.450.260.

Spesa per movimento di capitali.

Acquisto di beni e affrancazioni, L. 159.000.000.

Estinzione di debiti, L. 84.242.440.

Accensione di crediti, L. 221.300.000.

Totale della spesa per movimento di capitali, L. 464.542.440.

Spesa per partite che si compensano nelle entrate.

Partite di giro, L. 927.450.000.

Contabilità speciali, L. 435.800.000.

Totale della spesa per partite che si compensano nelle entrate, L. 1.363.250.000.

Totale generale della spesa, L. 8.450.242.700.