Legge regionale 31 agosto 1972, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L’ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DEL "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO RU COURTAUD", DI ST - VINCENT.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria nell’interesse ed a favore del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud", con sede in St-Vincent, fino alla concorrenza massima di Lire 186.850.000, per l’accensione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell’articolo 35 -IV e V commi della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione di un secondo tronco del canale irriguo Ru Courtaud.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno, da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la ricostruzione del canale irriguo omonimo a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

- all’impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del secondo tronco del canale irriguo Ru Courtaud, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del credito agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e del DM 21- 12- 1968.

- All’impegno, da parte dell’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere, all’Amministrazione Regionale, copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella categoria dei movimenti di capitale della Parte Entrate e della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l’intera durata della garanzia fideiussoria:

Capitolo 219 della Parte Entrate: " Entrate per riscossione di crediti verso il Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria ", - con la previsione di entrata di Lire 186.850.000;

- Capitolo 251 della Parte Spese: " Spese per il pagamento di somme all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud ", - con la previsione e lo stanziamento di spesa di L. 186.850.000.

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo Capitolo 251 della Parte Spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente Capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Courtaud, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo Capitolo 219 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente Capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.