Legge regionale 6 agosto 1974, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 06 08 1974

Bollettino ufficiale 9 9 1974 n. 8

Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

Art. 1

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi pubblici di trasporto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi annui dal 1° gennaio 1973 alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti entro i limiti di spesa indicati nei successivi articoli.

Art. 2

I contributi saranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio, per l’anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:

a) contributo pari all’intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o tessera a tariffa preferenziale;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:

- L. 40 per autobus/Km. Per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 65 per autobus/Km. per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 3

Le imprese saranno ammesse a beneficiare dei contributi per le autolinee:

- che si svolgono interamente nell’ambito del territorio della Regione;

- che si svolgono solo parzialmente nel territorio ma che, comunque, assolvono ad esigenze di traffico riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.

Art. 4

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza dei servizi di linea ordinari. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa ai servizi per lavoratori dipendenti e per studenti e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione.

Art. 5

Le imprese concessionarie potranno beneficiare del contributo previsto dall’articolo 2, per ciascun anno di competenza, a condizione che:

- abbiano garantito la normale efficienza del servizio;

- abbiano osservato le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali.

La Giunta regionale potrà comunque concedere i contributi solo dopo che l’impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio o ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

Le imprese, inoltre, dovranno dimostrare di aver proceduto in sede di bilancio all’accantonamento delle percentuali di ammortamento previste dalle norme in materia e di aver reimpiegato le somme risultanti nell’adeguamento e miglioramento del materiale e delle attrezzature.

Qualora, all’atto della concessione del contributo la titolarietà della concessione stessa risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo verrà ripartito fra il cedente ed il cessionario in proporzione ai periodi di espletamento del servizio nell’anno di competenza.

Art. 6

Le aliquote di cui all’articolo 2 saranno soggette a revisione annuale, da farsi con legge, e saranno adeguate alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all’articolo 8.

Tali nuove aliquote varranno per la determinazione dei contributi dovuti alle imprese a fronte della gestione dell’esercizio precedente secondo quanto disposto al successivo articolo 9.

È esclusa la revisione delle aliquote di cui allo stesso articolo 2 per quanto riguarda la gestione 1973.

Art. 7

Le domande di contributo per il 1973 e 1974, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono pervenire alla Regione Valle d’Aosta entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di contributo per il 1973 dovrà essere accompagnata anche dalla documentazione di cui al successivo articolo 8.

Per gli anni successivi al 1974 la domanda di contributo, sempre indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dovrà pervenire alla Regione Valle d’Aosta entro il 31 marzo dell’anno per il quale il contributo è richiesto.

La domanda deve contenere:

- l’indicazione dell’impresa richiedente;

- l’elenco delle linee e dei servizi per lavoratori dipendenti e per studenti per i quali è richiesto il contributo, con l’indicazione per ciascuno di essi delle percorrenze previste per l’anno in corso, e delle quote altimetriche dei rispettivi capilinea.

Art. 8

Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno le imprese dovranno trasmettere, a corredo della domanda di contributo di cui all’articolo 7, la seguente ulteriore documentazione con riferimento all’anno precedente:

- una dichiarazione del concessionario che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5;

- il conto economico della gestione relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all’apposito mod. 1;

- un elenco di tutti i servizi automobilistici di interesse regionale esercitati dall’impresa con l’indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all’allegato mod. 2;

- documentazione che specifichi gli introiti relativi ai servizi esercitati, comprovati dalle denunce agli uffici IVA;

- dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti;

- l’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell’istruttoria.

Art. 9

Alle Imprese che hanno presentato domanda di contributo sarà concesso un acconto pari al 50 percento del contributo definitivo erogato alle stesse per l’anno precedente; il conguaglio risultante dai conteggi effettuati sulla scorta della documentazione di cui all’articolo 8 verrà liquidato nel primo semestre dell’anno successivo. Per il contributo relativo all’anno 1973 si farà luogo a liquidazione totale sulla scorta della documentazione di cui all’articolo 8 precedente.

Art. 10

La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge nonché all’approvazione e liquidazione delle relative spese.

Art. 11

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi dallo Stato o da Enti pubblici: il loro importo deve essere dall’impresa interessata versato alla Regione sino a concorrenza dei contributi regionali

ottenuti in applicazione della presente legge. La richiesta di tali contributi e sussidi, quando siano previsti per legge o regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate: l’avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all’articolo 8.

Art. 12

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 481 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 481 " Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori L. 500.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) " L. 500.000.000

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.