Legge regionale 23 giugno 1975, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 23 06 1975

Bollettino ufficiale 25 6 1975 n. 8

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1975, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l’anno 1975, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell’interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta, srl, con sede in St-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire un miliardo.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.