Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49

Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52)

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Al fine di ottimizzare e di rilanciare le strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, la Regione promuove l'accorpamento in capo a Casino de la Vallée S.p.A., istituita con legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), di tutte le proprietà inerenti alla gestione della Casa da gioco e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia, facente capo alla società Servizi turistici vadostani S.p.A. (STV S.p.A.).

Art. 2

(Interventi sul capitale sociale)

1. Per l'anno 2010, è autorizzato l'aumento di capitale sociale di Casino de la Vallée S.p.A. fino ad un massimo di euro 98.000.000, riservato al socio Regione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, da eseguirsi con conferimenti sia in partecipazioni sia in beni immobili e mobili, materiali e immateriali.

2. La partecipazione totalitaria in STV S.p.A. in capo a FINAOSTA S.p.A., ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), è acquisita dalla Regione ed è dalla stessa conferita per le finalità e con le modalità di cui al comma 1 a Casino de la Vallée S.p.A., per essere STV S.p.A. successivamente fusa, mediante incorporazione, in Casino de la Vallée S.p.A..

3. La Regione conferisce a Casino de la Vallée S.p.A. i beni immobili e mobili, materiali e immateriali, di sua proprietà connessi alla gestione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia.

4. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2010, a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale corrispondenti ai conferimenti di cui ai commi 2 e 3, sino alla concorrenza massima di euro 98.000.000.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato ad adottare e a sottoscrivere ogni atto necessario all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3

(Piano di sviluppo)

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi per lo sviluppo della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia, realizzati da Casino de la Vallée S.p.A..

2. La Regione può intervenire per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano di cui al comma 1, attraverso trasferimenti a Casino de la Vallée S.p.A, la cui entità è determinata annualmente con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, resta valido quanto previsto dal piano di sviluppo per la Casa da gioco già approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 509/XIII del 15 aprile 2009.

Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 36/2001)

1. (1)

2. (2)

3. L'articolo 4 e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 36/2001 sono abrogati.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. I fondi del bilancio regionale, già stanziati per il piano di sviluppo della Casa da gioco ai sensi dell'allegato F -capitolo 64969 - alla legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), e non ancora impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3.

2. Gli oneri derivanti dall'operazione di fusione di cui all'articolo 2 restano a carico di Casino de la Vallée S.p.A.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli organi societari di STV S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al perfezionamento della fusione mediante incorporazione con Casino de la Vallée S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.

2. I fondi del bilancio regionale già stanziati e impegnati ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 15/2006 sono destinati all'aumento del capitale sociale di STV S.p.A..

Art. 7

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Aggiunge la lettera abis) al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 2001, n. 36.

(2) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 2001, n. 36.