Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44 - Testo vigente
Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44
Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED).
(B.U. 22 dicembre 2009, n. 51 )
(Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, unitamente alle Regioni Piemonte, Liguria, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.
2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e ai principi della normativa statale vigente in materia, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le altre Regioni di cui al comma 1 istituiscono uno strumento di cooperazione a livello comunitario, denominato gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED), per facilitare la cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
(Costituzione del GECT ALPMED)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione e ad approvare il relativo statuto, conformi ai contenuti di cui all'allegato A, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, volti, in particolare, a garantire il corretto funzionamento del GECT ALPMED, definendone le funzioni, le competenze e le modalità di funzionamento.
2. Per realizzare i propri obiettivi il GECT ALPMED svolge i seguenti compiti:
a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
b) promozione degli interessi dell'Euroregione Alpi Mediterraneo presso gli Stati e le istituzioni europee;
c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili;
d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT ALPMED;
e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
f) avvio di ogni altra azione di cooperazione per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
(Natura giuridica e sede)
1. Il GECT ALPMED è dotato di personalità giuridica, ha sede sociale in Francia ed è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1082/2006 e, in subordine, dalle disposizioni della convenzione e dello statuto e dal diritto francese.
2. Il GECT ALPMED dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
3. Al fine del funzionamento del GECT ALPMED, le Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano in misura uguale al finanziamento del GECT.
(Convenzione e statuto)
1. Il GECT ALPMED è dotato di una convenzione e di uno statuto approvati all'unanimità dai suoi membri.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata ad apportare le modificazioni alla convenzione o allo statuto che dovessero rendersi necessarie a conclusione delle procedure statali di approvazione della partecipazione al GECT ALPMED, previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dall'articolo 6 della presente legge, nonché le eventuali successive modificazioni approvate dai membri secondo la procedura di cui al medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. Con riferimento al bilancio della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.2.17 (Programmi cofinanziati) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.
3. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.11.9.12. (Altre spese correnti a sostegno dei programmi comunitari) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1. (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale - GECT) del medesimo bilancio.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizione finale)
1. La conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 è condizione per la partecipazione della Regione al GECT ALPMED.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATI (Omissis)