Legge regionale 6 giugno 1980, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 6 giugno 1980, n. 25

Disciplina integrativa alle attuali disposizioni statali per l'altezza minima e le condizioni igienico - sanitarie dei locali uso di abitazione.

(B.U. 3 luglio 1980, n. 6 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. UNICO

I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, al commercio e agli uffici dovranno essere serviti da canne fumarie in modo da permettere un riscaldamento autonomo di tutti i vani.

Per ogni 100 metri quadrati di locali, o, in ogni caso, per ogni unitą d'immobile, vi č l'obbligo di provvedere ad una canna fumaria.

Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni corrispondenti della disciplina comunale per l'edilizia.

Le concessioni edilizie concesse dopo l'entrata in vigore della presente legge dovranno essere rilasciate nel rispetto delle suddette norme.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.