Legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 - Testo vigente

Legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49)

TITOLO I

SERVIZI ANTINCENDI

CAPO I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 1 - Istituzione dei servizi antincendi

Art. 2 - Corpo valdostano dei vigili del fuoco

Art. 3 - Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Attività al di fuori del territorio regionale

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 6 - Prevenzione degli incendi

Art. 7 - Attività di soccorso pubblico

Art. 8 - Partecipazione alle attività di protezione civile

Art. 9 - Formazione

Art. 10 - Scuola regionale antincendi

Art. 11 - Attività di soccorso pubblico

Art. 12 - Coordinamento con il servizio antincendi boschivo

Art. 13 - Servizi antincendi aeroportuali

Art. 14 - Collegamenti con organismi nazionali e internazionali

Art. 15 - Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi

Art. 16 - Compiti della Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi

Art. 17 - Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni

Art. 18 - Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 19 - Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

Art. 20 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 21 - Competenze in ordine a strumenti urbanistici

Art. 22 - Competenze in ordine agli idranti stradali

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

Art. 23 - Veicoli e conducenti dei servizi antincendi

Art. 24 - Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Art. 25 - Requisizione di mezzi e materiali ausiliari

Art. 26 - Particolari incarichi

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PROFESSIONISTA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - Oggetto

Art. 28 - Articolazione del personale professionista

Art. 29 - Personale professionista

Art. 30 - Organico

Art. 31 - Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale professionista

Art. 32 - Mobilità

CAPO II

AMBITI DI ATTIVITA'

Art. 33 - Compiti

Art. 34 - Prevenzione degli incendi e vigilanza antincendio

Art. 35 - Soccorso pubblico

Art. 36 - Attività di protezione civile

Art. 37 - Formazione e addestramento nel settore antincendi

Art. 38 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile

Art. 39 - Assicurazioni

CAPO III

STRUTTURE DIRIGENZIALI

Art. 40 - Strutture dirigenziali

Art. 41 - Comandante regionale dei vigili del fuoco

CAPO IV

RECLUTAMENTO

Art. 42 - Reclutamento dei vigili del fuoco professionisti

Art. 43 - Reclutamento di capisquadra e capireparto

Art. 44 - Reclutamento dei funzionari tecnici

Art. 45 - Riserva di posti e valutazione dei titoli

Art. 46 - Corsi di formazione

Art. 47 - Trattamento economico per la frequenza ai corsi

CAPO V

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA

Art. 48 - Disciplina

Art. 49 - Censura

Art. 50 - Riduzione temporanea dello stipendio

Art. 51 - Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio

Art. 52 - Licenziamento senza preavviso

CAPO VI

CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA

Art. 53 - Limiti di età

Art. 54 - Perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio

Art. 55 - Iscrizione nei ruoli del personale volontario

TITOLO III

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 56 - Oggetto

Art. 57 - Compiti

Art. 58 - Organizzazione territoriale

Art. 59 - Attività di protezione civile

Art. 60 - Direzione delle attività di protezione civile

Art. 61 - Attività di soccorso pubblico

Art. 62 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile

Art. 63 - Attività di interesse locale

Art. 64 - Coordinamento locale dei distaccamenti comunali

Art. 65 - Dotazioni e formazione del personale volontario

Art. 66 - Finanziamenti

Art. 67 - Contributo regionale

Art. 68 - Esercizio di funzioni

Art. 69 - Personale volontario

Art. 70 - Personale volontario aspirante

Art. 71 - Personale volontario operativo

Art. 72 - Personale volontario istruttore

Art. 73 - Personale volontario di supporto

Art. 74 - Personale volontario dei gruppi giovanili

Art. 75 - Personale volontario onorario

Art. 76 - Vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra

Art. 77 - Incarichi di caposquadra, capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari

CAPO II

PERSONALE

Art. 78 - Organico

Art. 79 - Reclutamento

Art. 80 - Avanzamento a vigile volontario operativo

Art. 81 - Avanzamento a vigile idoneo all'incarico di caposquadra

Art. 82 - Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario

Art. 83 - Corsi di formazione

Art. 84 - Corsi di specializzazione e aggiornamento

Art. 85 - Esercitazioni

Art. 86 - Attività dei vigili volontari

Art. 87 - Chiamata in servizio

Art. 88 - Assicurazioni

Art. 89 - Tessera di riconoscimento

CAPO III

ORGANI

Art. 90 - Organi rappresentativi del personale volontario

Art. 91 - Assemblea del distaccamento

Art. 92 - Consiglio del distaccamento

Art. 93 - Capodistaccamento e Vicecapodistaccamento

Art. 94 - Ispettori e Viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta

Art. 95 - Consiglio del personale volontario

Art. 96 - Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario

Art. 97 - Assemblea del personale volontario

Art. 98 - Elezione degli organi rappresentativi del personale volontario

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 99 - Esonero e sanzioni disciplinari

Art. 100 - Censura

Art. 101 - Destituzione

Art. 102 - Commissione disciplinare

Art. 103 - Ricorsi

CAPO V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 104 - Cause di cessazione e limiti di età

Art. 105 - Perdita di idoneità al servizio

Art. 106 - Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107 - Regolamenti e altre modalità di applicazione della legge

Art. 108 - Disposizioni finanziarie

Art. 109 - Disposizioni transitorie

Art. 110 - Abrogazioni

Art. 111 - Entrata in vigore

TITOLO I

SERVIZI ANTINCENDI

CAPO I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 1

(Istituzione dei servizi antincendi)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera z), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), lo svolgimento dei servizi antincendi sul territorio regionale in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato.

Art. 2

(Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, la Regione si avvale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che si articola in:

a) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato personale professionista;

b) personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato personale volontario.

2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è componente fondamentale e struttura operativa del sistema di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

3. Ai sensi dell'articolo 19 della l. 196/1978, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco sostituisce, nel territorio regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti.

4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco può inoltre svolgere le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione con la società concessionaria. (01)

Art. 3

(Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)

1. Le funzioni e le competenze in materia antincendi facenti capo al Ministero dell'interno o al Ministro dell'interno sono attribuite, rispettivamente, all'Amministrazione regionale e al Presidente della Regione.

Art. 4

(Competenze)

1. Le competenze del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articolano in:

a) prevenzione degli incendi;

b) soccorso pubblico;

c) attività di protezione civile;

d) formazione.

2. Allo svolgimento delle competenze di cui al comma 1, concorrono il personale professionista e il personale volontario, con le modalità di cui, rispettivamente, al titolo II e al titolo III.

Art. 5

(Attività al di fuori del territorio regionale)

1. Il Presidente della Regione, su richiesta delle autorità competenti o in esecuzione di specifiche convenzioni o di accordi internazionali, dispone l'impiego di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco al di fuori del territorio regionale, per la partecipazione ad attività di addestramento, per lo svolgimento di attività formative e delle altre attività di cui all'articolo 4, comma 1.

2. In caso di calamità naturali o di gravi ed urgenti necessità, il Presidente della Regione, in accordo con le competenti autorità, dispone, di propria iniziativa, l'immediato invio del personale di cui al comma 1 fuori dal territorio regionale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 6

(Prevenzione degli incendi)

1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza attribuita ai vigili del fuoco dalle disposizioni statali vigenti in materia.

2. Nell'esercizio delle attività di prevenzione degli incendi si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Art. 7

(Attività di soccorso pubblico)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione per i quali sono richieste professionalità tecniche, anche ad alto contenuto specialistico, ed idonee risorse strumentali.

2. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico consistono, in particolare:

a) nel soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di ogni altra emergenza;

b) in tutte le attività in cui l'opera del Corpo valdostano dei vigili del fuoco può essere utile per l'incolumità delle persone e la salvaguardia di animali e di cose.

3. Gli interventi di cui al comma 2 si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno dell'effettiva necessità.

4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in coordinamento con le analoghe strutture del Ministero dell'interno, assicura inoltre, nei limiti delle proprie competenze, la direzione tecnica dei soccorsi nell'ambito degli interventi di difesa civile.

Art. 8

(Partecipazione alle attività di protezione civile)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco partecipa, negli ambiti di propria competenza, alle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ad ogni altra attività diretta a superare l'emergenza e assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9

(Formazione)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco promuove la formazione nelle materie della prevenzione degli incendi e del soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura l'attività formativa di propria competenza, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura l'attività formativa del proprio personale attraverso la Scuola regionale antincendi.

Art. 10

(Scuola regionale antincendi)

1. Nell'ambito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è istituita la Scuola regionale antincendi che provvede, in via prioritaria, alla formazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità del Comandante regionale dei vigili del fuoco. (02)

3. La Scuola regionale antincendi organizza, anche in collaborazione con altri enti, organizzazioni o strutture similari, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.

4. Nell'ambito delle attività istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Scuola regionale antincendi può svolgere corsi anche per le strutture dell'Amministrazione regionale o per altri enti pubblici o privati.

5. La struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per maxi emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley - Meysattaz, costituisce parte integrante e qualificante della Scuola regionale antincendi e può essere messa a disposizione di soggetti pubblici o privati, oltre che per attività di formazione, anche per attività di studio, sperimentazione e ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5bis. In conformità a quanto previsto dal comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere le opportune iniziative per il completamento della struttura di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per le emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley-Meysattaz. (1)

6. Le modalità organizzative e gestionali della Scuola regionale antincendi sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 11

(Attività di soccorso pubblico)

1. L'attività di soccorso pubblico è svolta dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del Comandante regionale dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del personale preposto al comando delle squadre di soccorso.

2. Al fine di migliorare l'efficienza dei soccorsi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 12

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)

1. L'attività di estinzione degli incendi boschivi è svolta in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. Nel caso in cui l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso compete al personale preposto al comando delle squadre di soccorso del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con le quali i reparti degli organi forestali sono tenuti a collaborare.

Art. 13

(Servizi antincendi aeroportuali)

1. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

a) istituisce i servizi antincendi aeroportuali;

b) stabilisce la classificazione degli aeroporti ai fini del servizio antincendi.

2. Il Comandante regionale dei vigili del fuoco: (1a)

a) individua, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti;

b) provvede al rilascio delle abilitazioni al personale incaricato per il servizio antincendi.

Art. 14

(Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco assicura:

a) il collegamento con gli organi centrali dello Stato competenti per i servizi antincendi, con gli organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai fini di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), con altri organismi nazionali;

b) il collegamento con organismi comunitari e internazionali, in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;

c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta dal medesimo Centro.

2. La Regione, ove richiesto, provvede alle eventuali spese per le attività del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno riguardanti la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta: (1a1)

a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente;

b) dal Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco;

c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). (1b)

2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche. (1c)

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Commissione è integrata, con diritto di voto:

a) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

b) da un rappresentante della Regione;

c) da un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta;

d) da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro della Valle d'Aosta;

e) da un rappresentante del Comune territorialmente competente. (1a2)

4. La Commissione può avvalersi, per particolari questioni, della consulenza di tecnici o altri esperti, esterni all'Amministrazione regionale, aventi specifiche competenze nelle materie trattate. I relativi incarichi sono affidati con le modalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare è nominato un membro supplente.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

7. I componenti della Commissione di cui ai commi 1, lettera c), 2 e 3, lettera a), hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

8. Le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16

(Compiti della Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi)

1. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi svolge, in particolare:

a) le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed ai Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi, limitatamente al territorio regionale;

b) le funzioni di supporto per la predisposizione di normative tecniche e per la trattazione di problematiche o questioni in materia di prevenzione degli incendi, su richiesta delle competenti strutture regionali.

Art. 17

(Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco:

a) si accorda con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del medesimo Corpo e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali in ambiti territoriali limitrofi;

b) previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di interventi per calamità naturali nel territorio regionale;

c) assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali con i reparti di soccorso di altri Stati.

Art. 18

(Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:

a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;

b) alla gestione dei ripetitori e di altre apparecchiature appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

Art. 19

(Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante un contingente centrale, avente sede operativa ubicata in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale, e contingenti periferici, operanti nei distaccamenti ubicati sull'intero territorio regionale.

2. Il Presidente della Regione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, individua, con proprio decreto, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista.

3. In conformità a quanto stabilito per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 139/2006, ai progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.

Art. 20

(Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Il servizio di soccorso pubblico è gratuito.

2. Sono a pagamento:

a) i servizi in cui non sussistono immediati pericoli alle persone o alle cose, ferme restando le priorità riconosciute alle esigenze di soccorso pubblico;

b) i servizi di vigilanza antincendi, obbligatori o su richiesta, ai fini della prevenzione degli incendi;

c) le attività di polizia amministrativa, ai fini della prevenzione degli incendi;

d) le attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) le attività svolte a favore di soggetti terzi dalla Scuola regionale antincendi, fatto salvo quanto previsto da specifiche convenzioni;

f) eventuali altre attività di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco disciplinate da specifiche convenzioni.

3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista con l'ausilio, se necessario, limitatamente ai servizi di cui alle lettere a), b), e) e f), del personale volontario in possesso di adeguata formazione.

4. Nei servizi a pagamento, il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale che provvede alla determinazione periodica delle relative tariffe con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni.

5. Parte delle risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi a pagamento resi dal personale professionista al di fuori dell'orario di servizio può essere utilizzata, in sede di contrattazione collettiva regionale, per la corresponsione di eventuali indennità a favore del personale avente diritto e per il pagamento dei relativi oneri di legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

6. Le risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi a pagamento resi dal personale volontario sono attribuite ai distaccamenti comunali con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in aggiunta al contributo regionale ordinario di cui all'articolo 67, comma 1.

7. Al fine di conseguire un più elevato grado di sicurezza nel territorio regionale, i servizi a pagamento di cui al presente articolo, ivi compresi i servizi di formazione e addestramento, a qualunque titolo resi dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sono individuati come attività istituzionali svolte in veste di pubblica autorità.

Art. 21

(Competenze in ordine a strumenti urbanistici)

1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG) e dei regolamenti di polizia urbana o dell'eventuale emanazione di normative regolamentari che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, i Comuni sono tenuti ad acquisire il parere del Comandante regionale dei vigili del fuoco per le parti riguardanti la prevenzione degli incendi.

2. Il parere del Comandante regionale dei vigili del fuoco deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dai Comuni, negli ambiti di rispettiva competenza, per questioni generali di viabilità, limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla predetta viabilità.

Art. 22

(Competenze in ordine agli idranti stradali)

1. I Comuni sono tenuti a provvedere, in conformità alle direttive e alle prescrizioni impartite dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, all'installazione e alla manutenzione degli idranti stradali, secondo la capacità dei propri acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi, secondo le necessità e le possibilità locali, e all'installazione di eventuali apparecchi di allarme.

2. La planimetria aggiornata con l'ubicazione degli idranti stradali deve essere elaborata a cura dei singoli Comuni e inviata al Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, l'uso degli idranti stradali è gratuito.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

Art. 23

(Veicoli e conducenti dei servizi antincendi)

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), la Regione, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, è autorizzata:

a) ad utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia per quelli trasferiti in proprietà alla Regione, ai sensi dell'articolo 45 della l. 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) ad avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

2. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 1 sono posti a carico della Regione.

Art. 24

(Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

1. Al Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applica, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle relative peculiarità organizzative, la normativa statale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai servizi di protezione civile.

2. Per il personale volontario, la Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale volontario, stabilisce le modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti definiti dalla disciplina statale vigente, tenuto conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. (1c1)

3. Per le attività di cui all'articolo 63, comma 1, il datore di lavoro è individuato dai Comuni, con assunzione dei relativi oneri finanziari.

4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 2, gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono a carico dei Comuni.

Art. 25

(Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)

1. In caso di gravi e urgenti necessità, il Presidente della Regione può ordinare, per il tempo strettamente necessario, la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto, salvo indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

2. Del potere di cui al comma 1, può avvalersi il personale preposto al comando delle operazioni delle squadre, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Presidente della Regione.

Art. 26

(Particolari incarichi)

1. Quando ricorrono eccezionali circostanze, il Comandante regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in via temporanea, a svolgere interventi di interesse pubblico, anche al di fuori dei compiti istituzionali, per i quali il personale interessato abbia particolare attitudine.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PROFESSIONISTA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale professionista.

Art. 28

(Articolazione del personale professionista)

1. L'articolazione organizzativa del personale professionista è definita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995.

2. Il personale professionista si compone:

a) delle strutture dirigenziali di cui all'articolo 40; (1d)

b) del personale di cui al comma 3.

3. Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi delle normativa regionale vigente in materia, nel rispetto delle relazioni sindacali.

4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si può avvalere, inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio civile volontario ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 (Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta).

Art. 29

(Personale professionista)

1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il restante personale regionale, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 31 a 38 e ai capi IV, V e VI del presente titolo sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. L'accesso ai profili professionali dell'organico del personale professionista dell'area amministrativo-contabile resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 139/2006, al personale della qualifica dirigenziale, ai funzionari tecnici, ai capisquadra e ai capireparto, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco professionista sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

5. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con decreto del Presidente della Regione.

Art. 30

(Organico)

1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica e dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale e nell'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera dbis), della l.r. 45/1995.

Art. 31

(Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale professionista)

1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale professionista è sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri centri specializzati o da parte del medico competente. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.

2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) dopo tre mesi di assenza dal servizio per motivi di salute, effettuata dal dipendente in uno o più periodi nell'arco dell'anno solare;

b) su motivata richiesta del dirigente competente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, i relativi requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto dell'accertamento e la periodicità di svolgimento, ove questa non sia stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 32

(Mobilità)

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, può essere trasferito, a domanda o su richiesta dell'Amministrazione regionale, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. (1e)

2. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996. In caso di più richieste, costituisce titolo di preferenza la residenza nella Regione.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza.

4. Al personale trasferito ai sensi del comma 1 si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

CAPO II

AMBITI DI ATTIVITA'

Art. 33

(Compiti)

1. Al personale professionista sono attribuiti compiti di:

a) prevenzione degli incendi;

b) soccorso pubblico;

c) protezione civile;

d) formazione e addestramento nel settore antincendi;

e) promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile.

Art. 34

(Prevenzione degli incendi e vigilanza antincendio)

1. Il personale professionista, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 6, provvede, in particolare:

a) all'organizzazione e al funzionamento del servizio di prevenzione incendi e al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia;

b) agli accertamenti, ai sopralluoghi e alle visite tecniche, secondo la normativa vigente in materia;

c) ai servizi di vigilanza e all'attività di formazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) al rilascio di pareri alle strutture regionali che ne fanno richiesta su questioni attinenti alla prevenzione incendi e alla gestione dei soccorsi;

e) all'esame, allo studio e alla formulazione di proposte per l'elaborazione di normative regionali in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Art. 35

(Soccorso pubblico)

1. Nell'ambito del soccorso pubblico il personale professionista, oltre allo svolgimento ed al coordinamento delle attività di cui all'articolo 7, provvede, in particolare, a:

a) effettuare studi e rilevazioni statistiche ed emanare disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in collaborazione con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile;

b) coordinare, a livello di pianificazione, le tematiche inerenti la difesa civile afferenti alle funzioni attribuite alla Regione, di concerto con le altre strutture regionali competenti;

c) promuovere e gestire i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in generale, esercitare funzioni di indirizzo, al fine di coordinare l'attività del Corpo valdostano dei vigili del fuoco con quelle degli enti suddetti;

d) gestire i servizi antincendi aeroportuali, qualora previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4. (1f)

Art. 36

(Attività di protezione civile)

1. Il personale professionista partecipa alla pianificazione di protezione civile ed è coinvolto nelle attività di protezione civile dagli organi competenti qualora le proprie competenze tecniche e specialistiche possono essere di utilità per un'efficace risoluzione delle medesime.

2. Il personale professionista partecipa, quale componente fondamentale, alle attività della centrale unica di soccorso di cui alla legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso).

3. I dirigenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono componenti di diritto del Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2001.

Art. 37

(Formazione e addestramento nel settore antincendi)

1. Il personale professionista provvede al coordinamento delle attività di formazione e addestramento delle componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, determinandone criteri e indirizzi organizzativi.

Art. 38

(Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile)

1. Il personale professionista coordina le attività di promozione della cultura della sicurezza antincendi e partecipa, di concerto con le altre strutture regionali competenti, alla diffusione della cultura della protezione civile.

2. Il personale professionista provvede alla promozione e alla comunicazione istituzionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in coordinamento con le altre strutture regionali competenti in materia di comunicazione e soccorso.

3. Il personale professionista promuove e partecipa, anche per il tramite di associazioni all'uopo costituite, ad attività agonistiche e sportive, in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, può essere autorizzato il distacco temporaneo di personale professionista che abbia raggiunto un adeguato livello di preparazione in qualità di atleta o allenatore, con le modalità stabilite in apposita convenzione. I relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 39

(Assicurazioni e indennità di trasferta) (2)

1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008).

2. Nel caso di spostamenti per estinzioni di incendi o per soccorsi tecnici urgenti, la polizza a copertura degli automezzi in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco prevede anche la garanzia per l'infortunio del conducente.

3. Il personale professionista è inoltre coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'impiego delle unità cinofile.

3bis. Per le unità cinofile del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, è stipulata apposita polizza assicurativa a copertura del rischio derivante da infortunio o malattia conseguente all'impiego delle predette unità nello svolgimento delle attività di istituto. (2a)

4. I massimali di copertura assicurativa per la responsabilità civile sono adeguati al rischio dell'attività svolta dal personale professionista e la copertura assicurativa è estesa a tutti gli ambiti d'intervento, ivi compreso quello aeroportuale.

4bis. Con effetto dal 1° gennaio 2009, al personale professionista del Corpo regionale dei vigili del fuoco è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 213bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) (3).

CAPO III

STRUTTURE DIRIGENZIALI

Art. 40

(Strutture dirigenziali) (3a)

1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco.

2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.

3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.

4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

4bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per gli incarichi dirigenziali di pari livello. (3b)

5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.

Art. 41

(4)

CAPO IV

Reclutamento del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica (4a)

Art. 42

(Reclutamento dei vigili del fuoco professionisti)

1. I vigili del fuoco professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:

a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale volontario operativo o istruttore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il limite massimo di età è elevato ad anni trentotto, con esclusione di qualsiasi elevazione; (4b)

b) (4c)

c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertare con le modalità di cui all'articolo 31.

3. (4d)

4. Il bando di concorso può richiedere, nell'ambito del medesimo profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi.

5. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46.

5bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2. (4e)

Art. 43

(Reclutamento di capisquadra e capireparto)

1. I capisquadra sono reclutati mediante corso-concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco professionista. (4f)

2. I capireparto sono reclutati mediante corso-concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di caposquadra. (4g)

3. (4h)

4. (4i)

Art. 44

(Reclutamento dei funzionari tecnici)

1. Il reclutamento dei funzionari tecnici, nei quali rientrano i profili dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46.

3. I requisiti di accesso al concorso pubblico sono quelli di cui all'articolo 42, comma 2, lettere b) e c), e comma 3. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è di anni trentacinque, comprese le eccezioni di legge. Il limite massimo di età non trova applicazione nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

3bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. (4j)

Art. 45

(Riserva di posti e valutazione dei titoli)

1. Il 15 per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva, servizio civile o servizio permanente nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. (4k)

2. Costituiscono titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui all'articolo 43, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione: (4l)

a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili professionali dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

c) l'aver prestato servizio di leva o servizio civile nel Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

d) l'aver svolto senza demeriti periodi di servizio temporaneo, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, per almeno sessanta giorni complessivi; (4m)

e) l'aver prestato servizio senza demeriti come personale volontario per almeno tre anni; (4n)

f) l'essere orfani di appartenenti al Corpo valdostano o nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome deceduti per cause di servizio;

fbis) l'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale o corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi brevetti o patenti attinenti l'attività di istituto, organizzati dalla Scuola regionale antincendi o dalle corrispondenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome della durata minima di trentasei ore, cui sia seguita una valutazione positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale; (4o)

fter) il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso o al corso-concorso. (4p)

2bis. Nelle procedure di reclutamento di cui all'articolo 43, non sono computati i titoli di cui al comma 2, lettere c), d) ed e). (4q)

Art. 46

(Corsi di formazione)

1. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e della nomina, i vincitori dei concorsi di cui agli articoli 42 e 44 devono frequentare un apposito corso organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi. (4r)

2. L'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. (4s)

3. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso i soggetti che:

a) dichiarano di voler rinunciare al corso;

b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

4. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento, per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, i partecipanti sono esclusi dal medesimo o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

5. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo degli accertamenti dell'idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni previsti dall'articolo 31. (4t)

Art. 47

(Trattamento economico per la frequenza ai corsi)

1. I partecipanti ai corsi di cui all'articolo 46 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 46 che siano dipendenti di enti pubblici o privati compete un assegno di frequenza, per l'intero periodo di svolgimento del corso, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

2bis. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio. (5)

3. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è collocato di diritto in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce, per l'intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione di servizio. (6)

4. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 46 che non si svolgano nell'ambito del territorio regionale sono rimborsate le spese di vitto e alloggio e le spese di trasferta di inizio e fine corso, con le modalità e nella misura prevista per il personale regionale.

CAPO V

Sanzioni disciplinari per il personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica (7)

Art. 48

(Disciplina)

1. Il personale professionista è soggetto al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale regionale.

2. In virtù della particolarità del servizio svolto e della sua rilevanza anche esterna, al personale professionista si applicano inoltre, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, le disposizioni di cui al presente capo.

Art. 49

(Censura)

1. La censura è inflitta per:

a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;

b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;

c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio;

e) uso di bevande alcoliche in servizio.

Art. 50

(Riduzione temporanea dello stipendio)

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:

a) uso di modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;

b) uso di linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;

c) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;

d) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;

e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

f) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.

Art. 51

(Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:

a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al medesimo;

b) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;

c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;

d) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

e) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, nel domicilio di terzi.

Art. 52

(Licenziamento senza preavviso)

1. Il licenziamento senza preavviso è adottato per:

a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;

b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza del Corpo regionale dei vigili del fuoco;

c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia di competenza del Corpo regionale dei vigili del fuoco;

d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione del Corpo regionale dei vigili del fuoco nel corso degli interventi.

CAPO VI

Cessazione dal servizio del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica (8)

Art. 53

(Limiti di età)

1. Il personale professionista cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale professionista può essere trattenuto in servizio o può richiedere di essere trattenuto in servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale), a condizione che transiti nell'area amministrativo-contabile o in altro organico del ruolo unico regionale.

Art. 54

(Perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio)

1. La perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio è accertata secondo le modalità previste dall'articolo 31.

2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio si applicano le disposizioni previste per il restante personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.

3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio, ma che risulti idoneo ad altre mansioni, l'Amministrazione regionale applica, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, l'istituto della mobilità, secondo le procedure vigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale))).

Art. 55

(Iscrizione nei ruoli del personale volontario)

1. Il personale professionista non più in servizio può chiedere di far parte del personale volontario, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di sessantacinque anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a licenziamento.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, il personale professionista appartenente all'area amministrativa-contabile può chiedere di far parte del personale volontario nel ruolo del personale volontario onorario.

TITOLO III

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 56

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale volontario.

2. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione regionale.

Art. 57

(Compiti)

1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di:

a) protezione civile;

b) soccorso pubblico;

c) promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile.

Art. 58

(Organizzazione territoriale)

1. Il personale volontario, organizzato su base comunale, è ripartito nei distaccamenti comunali.

2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un distaccamento per comune.

3. Il personale dei distaccamenti comunali costituisce, a livello regionale, la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 59

(Attività di protezione civile)

1. Il personale volontario svolge, negli ambiti di propria competenza, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia, attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ogni altra attività diretta a superare l'emergenza.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il personale volontario concorre, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuazione dei rischi e determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;

b) riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità;

c) attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

d) attuazione di interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.

3. Il personale volontario svolge le attività di cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con le altre strutture operative coordinate dalla protezione civile.

Art. 60

(Direzione delle attività di protezione civile)

1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile, di norma, sotto la direzione del Sindaco. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di competenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e al Comando regionale dei vigili del fuoco.

2. Nel caso in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede al Presidente della Regione, per il tramite delle competenti strutture regionali, l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto il coordinamento dell'organo di protezione civile competente e la direzione:

a) del personale professionista preposto al comando delle squadre di soccorso, qualora il predetto personale partecipi alle operazioni;

b) dei capisquadra e degli ispettori di Comunità montana o della città di Aosta, in assenza o in attesa dell'intervento del personale professionista.

3. Nel caso di attività di protezione civile relative ad emergenze che coinvolgano più Comuni, i distaccamenti comunali possono essere altresì attivati direttamente dal Presidente della Regione per il tramite delle competenti strutture regionali, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini di una più ottimale gestione delle criticità in atto.

4. Il personale volontario partecipa, inoltre, alle attività della colonna mobile regionale in collaborazione con altre strutture, all'interno o al di fuori del territorio regionale, sotto la direzione del responsabile individuato dall'organo di protezione civile competente.

Art. 61

(Attività di soccorso pubblico)

1. Il personale volontario partecipa all'attività di estinzione degli incendi, ai soccorsi tecnici urgenti e all'attività di prevenzione per la tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del personale professionista preposto al comando delle squadre di soccorso.

2. In assenza o in attesa dell'intervento del personale professionista, la direzione operativa delle singole squadre e il coordinamento delle attività del distaccamento comunale sono posti, rispettivamente, sotto la direzione dei capisquadra e degli ispettori di Comunità montana o della città di Aosta.

3. Le attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, sono esercitate in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta, sotto la responsabilità del personale professionista preposto al comando delle squadre di soccorso e secondo le direttive degli organi forestali regionali competenti.

Art. 62

(Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile)

1. Il personale volontario promuove e diffonde a livello locale, in coordinamento con il personale professionista e con le altre strutture e organi competenti, la cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile, anche attraverso l'attività dei gruppi giovanili.

2. Il personale volontario può partecipare inoltre alle attività delle associazioni a finalità agonistiche e sportive di cui all'articolo 38, comma 3.

Art. 63

(Attività di interesse locale)

1. Il personale volontario, oltre alle attività di cui all'articolo 57, può svolgere, a livello di distaccamento comunale:

a) attività di interesse per le comunità locali, operando sotto la direzione e la responsabilità del Sindaco o del capodistaccamento competente per territorio;

b) attività di promozione e di sostegno al distaccamento;

c) attività di formazione, aggiornamento e ludico-sportive dei gruppi giovanili.

2. I Comuni, d'intesa con il Consiglio del distaccamento, definiscono, con proprio regolamento, le modalità organizzative relative allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale volontario può utilizzare le attrezzature e gli automezzi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco disponibili localmente.

4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono a carico dei Comuni.

Art. 64

(Coordinamento locale dei distaccamenti comunali)

1. Nel caso di interventi riferiti alle attività di cui all'articolo 57 che richiedano un'azione coordinata di più distaccamenti comunali, il coordinamento spetta all'ispettore di Comunità montana o della città di Aosta, fino all'intervento del personale professionista.

Art. 65

(Dotazioni e formazione del personale volontario)

1. Il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi (10), sentito il Consiglio del personale volontario, provvede:

a) a dotare il personale volontario di autoveicoli e di attrezzature di soccorso, assicurandone la relativa gestione e manutenzione, nonché di dispositivi di protezione individuale;

b) ad organizzare le attività di formazione e di addestramento al fine di conseguire una maggiore efficienza e protezione dai rischi del personale volontario nell'attività di soccorso;

c) ad assicurare le spese di funzionamento e di rappresentanza degli organi di cui agli articoli 95 e 97.

2. I Comuni provvedono a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, in relazione alle necessità logistiche ed operative del distaccamento, e contribuiscono, sentito il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi (10), al potenziamento delle attrezzature e dell'equipaggiamento in generale.

Art. 66

(Finanziamenti)

1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso:

a) il contributo regionale di cui all'articolo 67, comma 1;

b) i contributi degli enti locali;

c) i contributi o le donazioni di soggetti privati o pubblici;

d) gli introiti dei servizi a pagamento resi dal personale volontario.

2. I Comuni gestiscono, d'intesa con il Consiglio di distaccamento, i trasferimenti finanziari di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito del proprio bilancio, al fine di garantirne il funzionamento e l'attività.

Art. 67

(Contributo regionale)

1. La Regione concede ai distaccamenti comunali un contributo forfetario, determinato in relazione al numero dei componenti il distaccamento comunale e alla partecipazione del personale del distaccamento:

a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all'articolo 57, ai corsi di formazione, di specializzazione e aggiornamento, alle esercitazioni di addestramento organizzate a livello regionale e locale e alle riunioni di servizio;

b) alle attività svolte dal gruppo giovanile.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio del personale volontario e il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

2bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del presente comma è determinato, per l'anno 2012, in complessivi euro 180.000 (UPB 1.4.2.13 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. (10a)

Art. 68

(Esercizio di funzioni)

1. Le funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge possono essere svolte in forma associata attraverso la Comunità montana, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). In tal caso, i compiti del capodistaccamento comunale spettano all'ispettore di Comunità montana competente per territorio.

Art. 69

(Personale volontario)

1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell'idoneità psicofisica posseduta, in:

a) personale aspirante;

b) personale operativo;

c) personale istruttore;

d) personale di supporto;

e) personale dei gruppi giovanili;

f) personale onorario.

Art. 70

(Personale volontario aspirante)

1. Possono far parte del personale volontario aspirante coloro i quali:

a) abbiano raggiunto i diciotto anni e non abbiano superato i sessantacinque anni di età;

b) abbiano adempiuto all'obbligo scolastico;

c) siano in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui all'articolo 82, comma 3;

d) non si trovino nelle ipotesi di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Il personale volontario aspirante svolge attività di supporto tecnico e logistico alle operazioni di pronto intervento e partecipa alle esercitazioni sotto la direzione e la responsabilità del personale volontario operativo o del personale professionista.

3. Il personale volontario aspirante assume la qualifica di vigile volontario aspirante.

4. I vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1, assumono:

a) se di età inferiore ai quarantacinque anni, la qualifica di vigile volontario operativo;

b) se di età superiore ai quarantacinque anni, la qualifica di vigile volontario di supporto.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, lettera b), i vigili volontari aspiranti di età superiore ai quarantacinque anni possono chiedere di far parte del personale volontario operativo. La richiesta può essere accolta, in relazione a particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi anticendi, previa verifica dell'idoneità psicofisica e sentito il capodistaccamento di appartenenza.

Art. 71

(Personale volontario operativo)

1. Fanno parte del personale volontario operativo:

a) i vigili volontari aspiranti che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1;

b) il personale di cui all'articolo 55, comma 1;

c) il personale di cui all'articolo 80, comma 2.

2. Il personale volontario operativo assume la qualifica di vigile volontario operativo.

3. Per far fronte alle esigenze operative del distaccamento, al personale volontario operativo è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, subordinatamente alla frequenza di un apposito corso di formazione e al superamento di uno specifico esame di idoneità, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario. La qualifica riguarda esclusivamente i compiti di cui all'articolo 57 ed è limitata alla durata di ogni singolo intervento.

4. La qualifica di agente di polizia giudiziaria è attribuita con decreto del Presidente della Regione.

Art. 72

(Personale volontario istruttore)

1. Nell'ambito del personale volontario operativo è istituita, secondo specializzazioni definite dal Comando regionale dei vigili del fuoco d'intesa con il Consiglio del personale volontario, la figura dell'istruttore.

2. Il vigile volontario operativo, per accedere alla qualifica di istruttore, deve:

a) aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni;

b) aver ottenuto parere favorevole del Consiglio del personale volontario;

c) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 3.

3. Il mantenimento della qualifica di istruttore è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento periodicamente organizzati dall'Amministrazione regionale tramite la Scuola regionale antincendi.

Art. 73

(Personale volontario di supporto)

1. Fanno parte del personale volontario di supporto:

a) i vigili volontari aspiranti di età superiore ai quarantacinque anni che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1;

b) i vigili volontari operativi che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di supporto.

2. Il personale volontario di supporto svolge attività di supporto tecnico e logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai fattori di rischio specifici delle mansioni di vigile del fuoco.

3. Il personale volontario di supporto assume la qualifica di vigile volontario di supporto.

Art. 74

(Personale volontario dei gruppi giovanili)

1. Ogni distaccamento può istituire, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, un gruppo giovanile del quale fanno parte i giovani che abbiano compiuto i dodici anni, e fino al compimento dei diciotto anni, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e in possesso dell'idoneità psicofisica specifica di cui all'articolo 82, comma 1.

2. I componenti del gruppo giovanile non possono svolgere servizio attivo.

3. Per l'organizzazione dei gruppi giovanili a livello di distaccamento e di Comunità montana possono essere emanate direttive comuni da parte del Consiglio del personale volontario.

Art. 75

(Personale volontario onorario)

1. Fanno parte del personale volontario onorario:

a) a richiesta, il personale volontario che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica per il personale volontario di supporto, possa ancora svolgere, per l'esperienza maturata nel Corpo o per le proprie competenze e conoscenze tecniche e amministrative, attività utili per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) a richiesta, su proposta del distaccamento competente e previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario, tutti coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli nei confronti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

c) a richiesta, il personale volontario che cessa dal servizio senza essere incorso in un provvedimento di destituzione o esonero o per aver rassegnato le dimissioni.

2. Il personale volontario onorario può svolgere attività a favore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, a ciò autorizzato con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), sentito il Consiglio del personale volontario, esclusa la partecipazione diretta agli interventi di estinzione degli incendi, di soccorso tecnico urgente o alle relative attività di supporto tecnico e logistico.

3. La qualifica di vigile del fuoco onorario è conferita con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), su proposta del distaccamento competente, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario.

Art. 76

(Vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra)

1. Nell'ambito del personale volontario operativo, è istituita la qualifica di vigile volontario operativo idoneo all'incarico di caposquadra.

2. I vigili volontari operativi idonei all'incarico di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono:

a) aver maturato un'anzianità di servizio, come vigile operativo, di almeno cinque anni;

b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 2.

Art. 77

(Incarichi di caposquadra, capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari)

1. Al fine di provvedere, rispettivamente, alla direzione operativa delle squadre di intervento e al coordinamento dell'attività del distaccamento comunale, sono conferiti gli incarichi di caposquadra volontario e di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari.

2. I capisquadra volontari sono nominati dall'Assemblea del distaccamento tra i vigili idonei all'incarico di caposquadra ai sensi dell'articolo 76.

3. I capidistaccamento e i vicecapidistaccamento volontari sono nominati dall'Assemblea del distaccamento tra il personale del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario.

CAPO II

PERSONALE

Art. 78

(Organico)

1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibile con i compiti di cui all'articolo 57, il Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), sentito il Consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l'organico del personale volontario.

2. Non possono essere istituiti distaccamenti comunali con un numero complessivo di volontari inferiore a sei unità.

3. Il numero massimo dei componenti il distaccamento comunale è fissato dal Consiglio del personale volontario, su proposta del capodistaccamento, sentito l'ispettore di Comunità montana o della città di Aosta.

4. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento comunale, di norma in rapporto di uno ogni cinque unità, è stabilito con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), su proposta del Consiglio del distaccamento.

Art. 79

(Reclutamento)

1. Il personale volontario è reclutato a domanda presentata, di norma, al distaccamento comunale di residenza.

2. L'iscrizione, con la qualifica di vigile volontario aspirante, è disposta con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), su proposta del Consiglio del distaccamento.

3. Il personale iscritto deve essere sottoposto:

a) per il passaggio nel personale volontario operativo, agli accertamenti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a);

b) per il passaggio nel personale volontario di supporto, se di età superiore ai quarantacinque anni, agli accertamenti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b).

4. Il personale idoneo agli accertamenti di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1.

5. Coloro che non risultano idonei agli accertamenti di cui al comma 3, o che non frequentino con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante.

6. Coloro i quali, pur risultati idonei agli accertamenti di cui al comma 3, non frequentino entro diciotto mesi dall'iscrizione il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1, decadono dalla qualifica di vigile volontario aspirante.

Art. 80

(Avanzamento a vigile volontario operativo)

1. I vigili volontari aspiranti, dopo aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi. La qualifica è attribuita con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10).

2. A domanda, sono iscritti nel ruolo dei vigili volontari operativi coloro i quali hanno prestato servizio militare di leva o servizio civile o come vigile del fuoco volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Art. 81

(Avanzamento a vigile idoneo all'incarico di caposquadra)

1. Il personale operativo iscritto nel ruolo del personale volontario da almeno cinque anni può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 83, comma 2.

2. Gli idonei al corso sono nominati vigili idonei all'incarico di caposquadra con provvedimento del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10). I non idonei possono essere ammessi a frequentare corsi successivi.

Art. 82

(Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario)

1. In considerazione della particolare attività prestata e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale sottopone il personale volontario a specifici controlli sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri enti specializzati o da parte del medico competente. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione d'idoneità specifica allo svolgimento del servizio.

2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica sono effettuati secondo i seguenti livelli:

a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale volontario operativo;

b) accertamenti preliminari al passaggio nel personale volontario di supporto;

c) accertamenti periodici per il personale volontario operativo e per il personale volontario di supporto;

d) accertamenti preliminari all'ingresso nei gruppi giovanili.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e la periodicità degli accertamenti di cui al comma 2, e i requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento.

4. Il personale volontario è sottoposto agli accertamenti di cui al comma 2, lettera c), anche indipendentemente dalla periodicità, su motivata richiesta del dirigente competente.

5. Il personale volontario operativo che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2 non risulti più in possesso dell'idoneità psicofisica specifica, transita nel ruolo dei vigili volontari di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica o, in difetto e a richiesta, nel ruolo dei vigili volontari onorari.

Art. 83

(Corsi di formazione)

1. Il personale volontario aspirante, per transitare nei ruoli del personale volontario operativo o di supporto, deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale tramite la Scuola regionale antincendi.

2. I vigili volontari operativi, per ottenere l'idoneità all'incarico di caposquadra, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale tramite la Scuola regionale antincendi.

3. I vigili volontari operativi, per ottenere la qualifica di istruttore, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale tramite la Scuola regionale antincendi.

Art. 84

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi, d'intesa con il Consiglio del personale volontario, organizza corsi periodici di aggiornamento e specializzazione, prevalentemente riservati ai vigili volontari operativi.

2. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati appositamente per i capisquadra, i capidistaccamento e gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, comporta la decadenza dai relativi incarichi.

Art. 85

(Esercitazioni)

1. Il Consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, organizza esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da attuarsi a livello regionale.

2. In sede locale, i capidistaccamento e gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta organizzano esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario.

3. Il personale volontario deve partecipare alle esercitazioni di addestramento e può esservi occasionalmente esonerato per comprovati motivi familiari o di salute.

Art. 86

(Attività dei vigili volontari)

1. Nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 59 e 61, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità e può intervenire anche di propria iniziativa, nel rispetto delle direttive generali del Comandante regionale dei vigili del fuoco o del Sindaco del Comune sede del proprio distaccamento.

2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare alle esercitazioni e ai corsi di addestramento autorizzati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco e alle attività di formazione presso la Scuola regionale antincendi.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.

4. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 63 è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.

5. Agli istruttori impegnati nelle attività di formazione spetta un rimborso spese forfetario, determinato con deliberazione della Giunta regionale.

6. Nei casi di cui al presente articolo, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio e possono richiedere, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), il rimborso, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, degli emolumenti versati ai lavoratori.

7. Ai lavoratori autonomi è riconosciuto un rimborso spese forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 87

(Chiamata in servizio)

1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:

a) in occasione di emergenze di protezione civile;

b) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

c) per attività di formazione in qualità di istruttore.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario è riconosciuto lo status giuridico e il trattamento economico iniziale del personale professionista, ivi comprese le indennità accessorie.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, il vigile volontario è equiparato al vigile del fuoco professionista e il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra e il caposquadra volontario sono equiparati al caposquadra professionista. Nel caso in cui il vigile volontario idoneo all'incarico di caposquadra e il caposquadra volontario svolgano mansioni da vigile, il trattamento economico è equiparato a quello del vigile del fuoco professionista.

4. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del posto.

Art. 88

(Assicurazioni)

1. La Regione provvede alla copertura assicurativa dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni occorsi e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 63, ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione provvede inoltre:

a) alla copertura assicurativa del personale volontario per la responsabilità civile per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 63;

b) alla copertura assicurativa delle spese legali dei procedimenti giudiziari in cui il vigile del fuoco volontario, al quale è attribuito l'incarico di agente di polizia giudiziaria, è coinvolto in relazione a fatti o atti connessi all'espletamento dell'attività di cui all' articolo 71, comma 3;

c) alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'impiego delle unità cinofile.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i massimali delle assicurazioni di cui ai commi 1 e 2, curando che le condizioni assicurative risultino non inferiori a quelle previste per il personale professionista.

Art. 89

(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale volontario del Comandante regionale dei vigili del fuoco (10) rilascia una tessera di riconoscimento con l'indicazione della qualifica ricoperta.

2. La tessera di riconoscimento è sostituita in occasione di ogni variazione di qualifica.

3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita al Comando regionale dei vigili del fuoco all'atto della cessazione dal servizio. (9)

CAPO III

ORGANI

Art. 90

(Organi rappresentativi del personale volontario)

1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono:

a) l'Assemblea del distaccamento;

b) il Consiglio del distaccamento;

c) il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;

d) gli ispettori e i viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta;

e) il Consiglio del personale volontario;

f) il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario;

g) l'Assemblea del personale volontario.

Art. 91

(Assemblea del distaccamento)

1. L'Assemblea del distaccamento è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distaccamento comunale di appartenenza.

2. L'Assemblea del distaccamento svolge i seguenti compiti:

a) nomina il Consiglio del distaccamento;

b) nomina il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;

c) nomina i capisquadra;

d) approva i programmi operativi del distaccamento.

3. I regolamenti comunali possono attribuire ulteriori compiti all'Assemblea del distaccamento.

4. L'Assemblea del distaccamento è convocata dal capodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno un quinto dei componenti l'organico del distaccamento comunale;

b) il Sindaco;

c) il presidente del Consiglio del personale volontario;

d) il Comandante regionale dei vigili del fuoco (10).

5. L'Assemblea del distaccamento delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'organico del distaccamento comunale e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve avvenire, di norma, entro dieci giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 92

(Consiglio del distaccamento)

1. Il Consiglio del distaccamento è composto dal capodistaccamento, che lo presiede, dal vicecapodistaccamento e da almeno due consiglieri rappresentanti del personale volontario del distaccamento, di cui uno con l'incarico di assistente del gruppo giovanile, qualora costituito.

2. Il Consiglio del distaccamento svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime motivato parere in ordine all'accettazione o al rigetto delle domande di arruolamento nel personale volontario del distaccamento;

b) esprime motivato parere in ordine all'ammissione ai corsi successivi del personale volontario che non abbia frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 83;

c) esprime motivato parere in ordine al trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre il sessantacinquesimo anno di età;

d) predispone i programmi operativi del distaccamento;

e) segnala al Sindaco e al Comandante regionale dei vigili del fuoco (10) le necessità del distaccamento;

f) predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea del distaccamento;

g) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge o dai regolamenti comunali.

3. Il Consiglio del distaccamento è convocato dal capodistaccamento o dal vicecapodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno due consiglieri;

b) il Sindaco;

c) il presidente del Consiglio del personale volontario;

d) il Comandante regionale dei vigili del fuoco (10);

e) l'ispettore o il viceispettore di Comunità montana o della città di Aosta.

4. Il Consiglio del distaccamento delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 93

(Capodistaccamento e vicecapodistaccamento)

1. Il capodistaccamento rappresenta e presiede l'Assemblea e il Consiglio del distaccamento.

2. Il capodistaccamento, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicecapodistaccamento.

3. Il capodistaccamento, in particolare, provvede:

a) alla suddivisione del distaccamento in squadre;

b) alla programmazione delle esercitazioni del distaccamento;

c) alla tenuta degli elenchi dei componenti il distaccamento;

d) alla sorveglianza e manutenzione della sede e delle attrezzature, degli automezzi e degli equipaggiamenti in dotazione;

e) alla tenuta dei registri delle attività del distaccamento;

f) alla cura delle pratiche amministrative;

g) alla redazione, direttamente o tramite delegato, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio del distaccamento.

Art. 94

(Ispettori e viceispettori di Comunità montana e della città di Aosta)

1. I capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta nominano un ispettore e un viceispettore di Comunità scelti, di norma, tra il personale operativo del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario idoneo all'incarico di caposquadra.

2. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta, in collaborazione con il personale professionista eventualmente incaricato, provvedono alla verifica delle attività dei distaccamenti comunali, in particolare per ciò che concerne:

a) il coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali nei casi di cui all'articolo 64;

b) l'organizzazione di esercitazioni in comune;

c) il rispetto delle disposizioni di servizio;

d) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché delle sedi dei distaccamenti comunali.

3. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al Consiglio del personale volontario in merito all'andamento delle attività dei distaccamenti di propria competenza territoriale.

4. Gli ispettori di Comunità montana e della città di Aosta non possono far parte del Consiglio del personale volontario.

5. In caso di assenza o impedimento, l'ispettore è sostituito dal viceispettore.

6. Gli ispettori e i viceispettori hanno diritto a percepire un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

Art. 95

(Consiglio del personale volontario)

1. Il Consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle Comunità montane e della città di Aosta. A tal fine, i capidistaccamento di ogni Comunità montana e della città di Aosta eleggono, per ogni Comunità montana e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti appartenenti alla Comunità.

2. Il Consiglio del personale volontario nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente.

3. Il Consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

4. Il presidente del Consiglio del personale convoca il consiglio in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre, con convocazione scritta almeno cinque giorni prima, e in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno cinque consiglieri o il Presidente della Regione o il Comandante regionale dei vigili del fuoco (10).

5. Il Consiglio del personale volontario svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora un piano di ripartizione dei contributi assegnati dalla Regione ai distaccamenti comunali, ai sensi dell'articolo 67, comma 1;

b) designa i rappresentanti del personale volontario in seno alla commissione di cui all'articolo 6 del r.r. 1/2000;

c) svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale volontario;

d) individua i criteri secondo i quali può essere disposto l'esonero dal servizio, in caso di assenza continuata dalle esercitazioni;

e) propone l'istituzione di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale volontario;

f) propone l'organizzazione di periodiche esercitazioni del personale volontario;

g) promuove studi e dibattiti di interesse per il personale volontario;

h) delibera le convocazioni dell'Assemblea del personale volontario;

i) predispone e approva le relazioni preventive e consuntive delle attività del personale volontario;

j) delibera l'adesione del personale volontario ad organismi regionali, nazionali ed internazionali del volontariato;

k) emana le direttive inerenti all'organizzazione dei gruppi giovanili;

l) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge.

Art. 96

(Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario)

1. Il presidente del Consiglio del personale volontario rappresenta il personale volontario ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presiede il Consiglio e l'Assemblea del personale volontario;

b) rappresenta il personale volontario presso gli organismi e gli enti regionali, nazionali ed internazionali;

c) dispone la convocazione degli organi che presiede.

2. Il presidente del Consiglio del personale volontario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente con il quale collabora in via ordinaria nella conduzione amministrativa e organizzativa del personale volontario.

3. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario hanno diritto a un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

Art. 97

(Assemblea del personale volontario)

1. L'Assemblea del personale volontario è composta dal personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria, di norma, una volta l'anno. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno un quarto dei distaccamenti comunali;

b) almeno un quarto del personale volontario;

c) il Presidente della Regione;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi anticendi.

4. Il presidente convoca l'Assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con convocazione scritta contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea, in particolare, approva le relazioni preventive e consuntive dell'attività del personale volontario di rilevanza regionale.

Art. 98

(Elezione degli organi rappresentativi del personale volontario)

1. Gli organi rappresentativi del personale volontario di cui agli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 durano in carica quattro anni e i loro componenti sono rieleggibili alla stessa o ad altre cariche.

2. Gli eletti negli organi rappresentativi del personale volontario cessano dalla carica ricoperta per scadenza del mandato, per dimissioni o per altra causa.

3. Nel corso del quadriennio, le cariche rimaste vacanti, per dimissioni o per altra causa, devono essere ricoperte di norma entro quarantacinque giorni. Gli organi del personale volontario in carica sono comunque prorogati fino all'avvenuta elezione dei nuovi organi.

4. Le elezioni degli organi rappresentativi del personale volontario sono effettuate a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 99

(Esonero e sanzioni disciplinari)

1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, il personale volontario è soggetto al provvedimento di esonero dal servizio e alle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 100 e 101.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio nei seguenti casi:

a) assenza continuata, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni, valutata secondo i criteri individuati dal Consiglio del personale volontario;

b) quando gli sia stato inflitto per tre volte il provvedimento di censura di cui all'articolo 100.

3. Il provvedimento di esonero è disposto dalla commissione disciplinare, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.

4. Gli esonerati dal servizio possono presentare nuova domanda di iscrizione nei ruoli del personale volontario decorsi almeno cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di esonero.

Art. 100

(Censura)

1. La censura è inflitta per:

a) alterazione o modificazione dell'uniforme o della tessera di riconoscimento o negligenza nella loro cura;

b) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzi di servizio;

c) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso in dotazione individuale o collettiva;

d) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

e) uso del dispositivo di allarme ottico o acustico nel corso di trasferimenti per servizio non urgenti.

2. Il provvedimento di censura è inflitto dal Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), sentito il capodistaccamento.

Art. 101

(Destituzione)

1. La destituzione è inflitta per:

a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;

b) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

c) avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi contro le persone o a danno delle cose affidate alla custodia e alla protezione del personale volontario nel corso degli interventi;

d) chi incorra nelle ipotesi di cui all'articolo 58 del d.lgs. 267/2000.

2. Il provvedimento di destituzione è inflitto dalla commissione disciplinare, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.

3. Il personale volontario destituito non può ripresentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 102

(Commissione disciplinare)

1. E' istituita una commissione disciplinare composta:

a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), che la presiede;

b) (11)

c) dal presidente del consiglio del personale volontario;

d) dall'ispettore della Comunità montana interessata o della città di Aosta;

e) da un rappresentante del personale volontario avente qualifica pari a quella del vigile volontario sottoposto a procedimento disciplinare.

2. La commissione disciplinare infligge al personale volontario i provvedimenti di esonero e di destituzione e decide in merito ai ricorsi promossi contro i provvedimenti di censura.

Art. 103

(Ricorsi)

1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione disciplinare.

2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso ricorso al Presidente della Regione.

3. Le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 104

(Cause di cessazione e limiti di età)

1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:

a) al raggiungimento dei sessantacinque anni di età;

b) per perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio;

c) per dimissioni.

2. Il personale volontario può presentare domanda per essere trattenuto in servizio anche oltre i sessantacinque anni di età per lo svolgimento di attività di supporto o come membro onorario.

3. Il Comandante regionale dei vigili del fuoco (10), sentito il capodistaccamento di appartenenza, decide in merito al trattenimento in servizio del personale volontario che ne faccia richiesta.

4. Il trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre i limiti di età è disposto per un anno e può essere rinnovato.

5. Il trattenimento in servizio del personale volontario onorario oltre i limiti di età è disposto per cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 105

(Perdita di idoneità al servizio)

1. La perdita dell'idoneità psicofisica specifica dei vigili volontari operativi è accertata ai sensi dell'articolo 82, comma 1.

2. I vigili volontari operativi che hanno perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio, ma che risultano idonei allo svolgimento delle attività di supporto, sono iscritti nei ruoli dei vigili volontari di supporto.

Art. 106

(Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio)

1. Il personale volontario che cessa dal servizio deve restituire al capodistaccamento le attrezzature di uso individuale affidategli e i capi di equipaggiamento che hanno funzione di dispositivo di protezione individuale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107

(Regolamenti e altre modalità di applicazione della legge)

1. L'applicazione della presente legge può essere integrata dall'adozione di specifici regolamenti regionali volti a disciplinare, in particolare:

a) la frequenza dei corsi di specializzazione;

b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;

c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;

d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;

e) il gruppo sportivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

f) i particolari incarichi di cui all'articolo 26.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, o i dirigenti competenti, con proprio provvedimento, possono disciplinare, nel rispetto delle relazioni sindacali, ulteriori aspetti organizzativi volti a garantire il massimo grado di efficacia organizzativa e di efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 108

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 14.552.330 per l'anno 2010 e annui euro 14.293.940 a decorrere dall'anno 2011.

2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), 2.1.6.02 (Congressi, convegni e manifestazioni), 2.1.6.03 (Partecipazione ad altre iniziative), 2.2.1.11 (Protezione civile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2010 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'obiettivo programmatico 1.2.1. ai capitoli:

1) 30500 (Trattamento economico a tutto il personale regionale) per annui euro 8.180.000;

2) 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale) per annui euro 2.864.600;

3) 30515 (Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione) per annui euro 300.000;

4) 30570 (Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale) per annui euro 9.000;

5) 30605 (Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva) per annui euro 190.000;

6) 30606 (Spese per la frequenza di corsi di formazione preventivi all'assunzione) per annui euro 1.000;

7) 33223 (Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 70.000;

b) nell'obiettivo programmatico 1.3.1. ai capitoli:

1) 33200 (Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 303.730 nel 2010 e per euro 340.000 nel 2011;

2) 33225 (Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo) per euro 390.000 nel 2010 e per euro 410.000 nel 2011;

3) 33235 (Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 150.000;

4) 33240 (Spese per l'acquisto di attrezzature diverse, strumentazioni elettroniche ed apparati radio per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 340.000;

c) nell'obiettivo programmatico 1.3.2. al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento di comitati e commissioni) per annui euro 1.000;

d) nell'obiettivo programmatico 1.3.3. al capitolo 33090 (Premi ed oneri assicurativi) per euro 30.000 nel 2010 e per euro 53.340 nel 2011;

e) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 ai capitoli:

1) 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui euro 50.000;

2) 21836 (Spese per incarichi di collaborazione tecnica) per annui euro 10.000;

f) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.02 al capitolo 21610 (Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)) per euro 15.000 nel 2010 e per euro 10.000 nel 2011;

g) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03 al capitolo 22330 (Contributi annui a favore del gruppo sportivo dei vigili del fuoco "G. Godio") per annui euro 8.000;

h) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. ai capitoli:

1) 40835 (Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 80.000;

2) 40840 (Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per euro 100.000 nel 2010 e per euro 97.000 nel 2011;

3) 40842 (Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 50.000;

4) 40843 (Trasferimenti finanziari ai Comuni relativi ai contributi regionali per la gestione ed il funzionamento dei distaccamenti volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 180.000;

5) 40844 (Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) per annui euro 30.000;

6) 40845 (Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco), per euro 100.000 nel 2010 e per euro 70.000 nel 2011.

4. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale), nell'unità previsionale di base 1.14.7.10 (Spese di gestione dei servizi antincendio e protezione civile) e nell'unità previsionale di base 1.14.7.20 (Investimenti per i servizi antincendi e di protezione civile).

5. I proventi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 34 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 109

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione dei regolamenti regionali di cui all'articolo 107, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al r.r. 1/2000.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), e della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), in quanto compatibili.

Art. 110

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 7/1999, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 31;

b) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 24;

c) l'articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;

d) la legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37;

e) la legge regionale 20 maggio 2002, n. 5;

f) la l.r. 20/2002;

g) la legge regionale 17 agosto 2004, n. 20;

h) l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;

i) l'articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

Art. 111

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

(01) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 2 recitava:

"4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco svolge inoltre le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia.".

(02) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 10 recitava:

"2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità della struttura regionale competente individuata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).".

(1) Comma inserito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 23 luglio 2010, n. 21.

(1a) Alinea così sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2 dell'art. 13 recitava:

"2. La struttura regionale competente individuata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995:".

(1a1) Alinea modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 15 recitava:

"1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso il Comando regionale dei vigili del fuoco, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta:".

(1a2) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 15 recitava:

"3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), la Commissione è integrata, con diritto di voto:

a) da un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;

b) da un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).".

(1b) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 15 recitava:

"1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi, con funzioni di presidente;

b) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco;

c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).".

(1c) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 15 recitava:

"2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di altra struttura analoga di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.".

(1c1) Comma così sostituito dall'art.41, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n.18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 24 recitava:

"2. Per il personale volontario, la Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale volontario, individua il datore di lavoro, limitatamente alle attività di cui all'articolo 57, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.".

(1d) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'art. 28 recitava:

"a) delle strutture dirigenziali di cui agli articoli 40 e 41;".

(1e) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 32 recitava:

"1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici, può essere trasferito, a domanda o su richiesta dell'Amministrazione regionale, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

(1f) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 35 recitava:

"d) gestire i servizi antincendi aeroportuali.".

(2) Rubrica così modificata dall'articolo 74, comma 3, della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 39 recitava:

"Assicurazioni".

(2a) Comma inserito dall'art. 5, comma 6, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

(3) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'articolo 74, comma 4, della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, il testo del comma 4bis dell'art. 39 recitava:

"4bis. Con effetto dal 1° gennaio 2010, al personale professionista del Corpo regionale dei vigili del fuoco è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 213bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).".

(3a) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 40 recitava:

"(Strutture dirigenziali)

1. Le strutture organizzative dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono suddivise in un'area strategico-amministrativa e in un'area operativa-tecnica.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la suddivisione nelle aree di cui al comma 1 e l'articolazione delle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa quella del Comando regionale dei vigili del fuoco, è definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità di cui agli articoli 16 e 17, comma 2, della l.r. 45/1995.

4. I dirigenti dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici;

b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o nel corrispondente profilo professionale del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi antincendi di altri enti pubblici.

5. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

(3b) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(4) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 41 recitava:

"(Comandante regionale dei vigili del fuoco)

1. Al Comandante regionale dei vigili del fuoco, che appartiene all'area operativa-tecnica, sono attribuite le seguenti competenze:

a) assicurare, anche per gli aspetti connessi alla difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di estinzione degli incendi su tutto il territorio regionale;

b) coordinare gli interventi operativi delle componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

c) provvedere all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi e al rilascio delle certificazioni, dei pareri, delle autorizzazioni e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia;

d) provvedere agli accertamenti, ai sopralluoghi e alle visite tecniche, secondo la normativa vigente in materia;

e) provvedere all'organizzazione e all'attuazione dei servizi di vigilanza antincendi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 139/2006;

f) provvedere all'organizzazione e all'attuazione degli interventi nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17.

2. Le ulteriori competenze sono stabilite con deliberazioni della Giunta regionale.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Comandante può essere sostituito da un ispettore antincendi direttore o da un ispettore antincendi dallo stesso designato o, in caso di mancata designazione, designato da altro dirigente della struttura organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

(4a) Rubrica così sostituita dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica del CAPO IV recitava:

"Reclutamento".

(4b) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'art. 42 recitava:

"a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione;".

(4c) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 42 recitava:

"b) statura non inferiore a metri 1,65;".

(4d) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 42 recitava:

"3. L'ammissione alle prove è subordinata al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco professionista.".

(4e) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

(4f) Comma modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 43 recitava:

"1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco professionista.".

(4g) Comma modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 43 recitava:

"2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di caposquadra.".

(4h) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 43 recitava:

"3. Ai fini della nomina, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46.".

(4i) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 43 recitava:

"4. Qualora il corso di cui all'articolo 46 non possa aver luogo nel termine di tre mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso o non possa essere frequentato nel predetto termine per esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso. ".

(4j) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

(4k) Comma modificato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 45 recitava:

"1. Il 15 per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva o servizio civile nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.".

(4l) Alinea sostituito dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2 dell'art. 45 recitava:

"2. Costituiscono titolo da valutare secondo le modalità stabilite dall'articolo 32 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta):".

(4m) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 2, dell'art. 45 recitava:

"d) l'aver svolto senza demeriti periodi di servizio temporaneo, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, per almeno sei mesi complessivi;".

(4n) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 2, dell'art. 45 recitava:

"e) l'aver prestato servizio senza demeriti come personale volontario per almeno cinque anni;".

(4o) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(4p) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(4q) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(4r) Comma modificato dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 46 recitava:

"1. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e della nomina, i vincitori dei concorsi di cui agli articoli 42, 43 e 44 devono frequentare un apposito corso organizzato dall'Amministrazione regionale, tramite la Scuola regionale antincendi.".

(4s) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 46 recitava:

"2. L'assunzione a tempo indeterminato o l'avanzamento sono subordinati al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso.".

(4t) Comma sostituito dalla lettera c) del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 46 recitava:

"5. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 31.".

(5) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 10 maggio 2011, n. 9.

(6) Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 10 maggio 2011, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 47 recitava:

"3. Il personale dipendente da enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è collocato in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce il trattamento economico di cui al comma 1.".

(7) Rubrica così sostituita dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica del capo V recitava:

"Sanzioni disciplinari per il personale professionista".

(8) Rubrica così sostituita dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica del capo VI recitava:

"Cessazione dal servizio del personale professionista".

(9) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 89 recitava:

"3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendi all'atto della cessazione dal servizio.".

(10) I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 12 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, sostituiscono, negli articoli 65, 78, 80, 81, 89 e 92 la locuzione "Comandante regionale dei vigili del fuoco" con la seguente "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".

Il comma 1 dell'articolo 65 era già stato precedentemente modificato dall'art. 15 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3, che, al comma 1, aveva disposto la sostituzione delle parole: "la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi" con le seguenti: "il Comandante regionale dei vigili del fuoco" e, al comma 2, delle parole: "dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi" con le seguenti: "Comandante regionale dei vigili del fuoco".

(10a) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 8, della L.R. 21 novembre 2012, n. 30.

(11) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'art. 102 recitava:

"b) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco;".