Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 36 - Testo vigente
Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 36
Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).
(B. U. del 17 novembre 2009, n. 46)
(Modificazione all'articolo 2) (1)
(Sostituzione dell'articolo 3) (2)
(Modificazioni all'articolo 4)
1. (3)
2. (4)
3. (5)
4. (6)
(Modificazioni all'articolo 5)
1. (7)
2. (8)
3. (9)
4. (10)
(Modificazioni all'articolo 6)
1. (11)
2. (12)
3. (13)
(Sostituzione dell'articolo 7) (14)
(Sostituzione dell'articolo 8) (15)
(Inserimento dell'articolo 8bis) (16)
(Modificazioni all'articolo 9)
1. (17)
2. (18)
3. (19)
4. (20)
(Inserimento dell'articolo 9bis) (21)
(Inserimento dell'articolo 9ter) (22)
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 2/1997;
b) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997;
c) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 è determinato in euro 2.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16 (Interventi nel settore della politica del lavoro).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nello stesso bilancio nell'obiettivo programmatico 1.3.2 (Comitati e Commissioni) al capitolo 64827 (Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Modifica il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(2) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(3) Inserisce il comma 2bis all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(4) Inserisce il comma 2ter all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(5) Inserisce il comma 2quater all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(6) Inserisce il comma 2quinquies all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(7) Inserisce il comma 3bis all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(8) Inserisce il comma 3ter all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(9) Inserisce il comma 3quater all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(10) Inserisce il comma 3quinquies all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(11) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(12) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(13) Inserisce il comma 3bis all'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(14) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(15) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(16) Inserisce l'art. 8bis alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(17) Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(18) Inserisce il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(19) Inserisce il comma 1ter all'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(20) Inserisce il comma 1quater all'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(21) Inserisce l'art. 9bis alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(22) Inserisce l'art. 9ter alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.