Legge regionale 26 luglio 1974, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 26 07 1974

Bollettino ufficiale 30 7 1974 n. 7

Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all’incremento della produzione di carne bovina.

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

Sono autorizzati, per il quinquennio 1974- 1978, interventi straordinari per la zootecnia nel territorio della Regione Valle di Aosta, al fine di difendere il patrimonio zootecnico, con particolare riguardo all’allevamento della razza bovina valdostana e all’incremento della produzione della carne.

Art. 2

Agli agricoltori singoli od associati in cooperative che, in applicazione della presente legge, mantengono nelle loro aziende bovini di razza valdostana o meticci di prima generazione fra vacche di razza valdostana e tori di razza piemontese per la produzione della carne, è concesso un premio speciale calcolato in base ad ogni soggetto preparato per la macellazione.

L’allevamento dei meticci è ammesso in via eccezionale e a titolo sperimentale.

Art. 3

Il premio di cui al precedente articolo è fissato in lire 60.000 al capo ed è corrisposto alla macellazione dei bovini in macelli pubblici o privati della Regione.

Art. 4

Il premio è concesso per l’ingrasso di bovini di razza valdostana di sesso maschile allevati dall’età di due - tre mesi fino al raggiungimento del peso vivo minimo di Kg. 350, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.

Tali soggetti, prodotti in azienda o acquistati, non oltre i tre mesi di età, presso altri agricoltori della Regione, devono essere mantenuti con almeno il 50 percento dei foraggi prodotti nell’azienda stessa e devono essere macellati nel territorio della Regione.

Art. 5

Il premio è concesso anche per l’ingrasso di vitelli meticci valdostana per piemontese, secondo le norme di cui agli artt. 2 e 6. In questo caso, i vitelli devono essere prodotti in azienda ricorrendo all’applicazione della fecondazione artificiale con seme di tori di razza piemontese da carne e devono essere tutti, maschi e femmine, destinati all’ingrasso e macellati secondo le norme previste nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6

Nelle aziende degli agricoltori di cui all’articolo 2, può essere applicata la fecondazione artificiale gratuita con seme di tori di razza piemontese da carne, al fine di ottenere vitelli meticci da destinare esclusivamente all’ingrasso.

La fecondazione artificiale e l’allevamento dei meticci sono ammessi in via sperimentale e del tutto eccezionale, previo rilascio di singole autorizzazioni e sotto stretto controllo dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste.

Art. 7

Agli agricoltori è concesso un premio di Lire 30.000 per ogni manza primipara di razza valdostana destinata alla rimonta, che partorirà nell’azienda.

Art. 8

Alle cooperative di agricoltori di cui all’articolo 2, si applicano le norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34; le medesime potranno fruire dei contributi e interventi finanziari previsti da detta legge.

TITOLO II

(Norme di applicazione)

Art. 9

Gli agricoltori singoli od associati in cooperative che intendono beneficiare dei premi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono presentare all’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste apposita domanda nella quale risultino la superficie totale dell’azienda, la ripartizione colturale della medesima, le disponibilità foraggere e il bestiame presente in azienda.

Art. 10

Agli effetti della presente legge, l’allevamento di vitelli di sesso maschile di razza valdostana pezzata rossa o pezzata nera può aver inizio solo dopo la presentazione della domanda di cui al precedente articolo.

Art. 11

Non appena venuto in possesso dei vitelli facenti parte del ciclo di ingrasso, l’agricoltore deve richiedere all’Assessorato Agricoltura e Foreste un sopralluogo per la loro marchiatura, che è effettuata a cura dell’Assessorato stesso.

Art. 12

La fecondazione artificiale gratuita con seme di tori di razza piemontese da carne è applicata esclusivamente nelle aziende a tale scopo autorizzate à sensi del precedente articolo 6 e limitatamente alle bovine non iscritte al Libro Genealogico della razza valdostana pezzata rossa.

Art. 13

Il seme di tori di razza piemontese da carne è fornito gratuitamente ai veterinari incaricati dall’Amministrazione Regionale. La relativa prestazione professionale sarà a carico della medesima.

Art. 14

I vitelli meticci nati dalla fecondazione artificiale devono essere marcati alla nascita. A tale scopo, l’agricoltore interessato deve comunicarne tempestivamente la nascita all’Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 15

La macellazione al peso vivo minimo di 350 Kg. o all’eruzione dei denti picozzi da adulto, in macelli pubblici o privati della Regione, deve essere certificata dal Veterinario Ispettore delle carni. Detto certificato deve pervenire tempestivamente all’Assessorato Agricoltura e Foreste accompagnato dall’orecchio intero recante la marca auricolare numerata.

Art. 16

Ad avvenuta e dimostrata macellazione dei vitelli, mantenuti per tutta la durata del ciclo nell’azienda del conduttore, l’Amministrazione Regionale provvede alla corresponsione del premio spettante all’agricoltore.

Art. 17

Il premio di Lire 30.000 per ogni manza di razza valdostana destinata alla rimonta, che partorisce per la prima volta nella azienda del richiedente, è corrisposto su presentazione di domanda accompagnata da certificato veterinario accertante la condizione richiesta (primo parto in azienda), i dati segnaletici e il numero della marca auricolare numerata dell’animale.

Art. 18

Gli agricoltori che trasgrediscono alle norme della presente legge, quelli che producono documentazioni non rispondenti al vero, che non rispettano gli impegni assunti o che, comunque, con il loro comportamento traggono in errore la pubblica amministrazione, perdono il diritto alla corresponsione dei premi previsti dalla legge stessa e sono tenuti a restituire gli eventuali premi indebitamente percepiti, fatta salva l’azione penale in caso di reato.

TITOLO III

(Disposizioni finanziarie e finali)

Art. 19

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 400.000.000, graverà sul capitolo 361, che viene istituito nella Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della Parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

Art. 20

Al bilancio di previsione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

- Variazioni in aumento:

Titolo II

Categoria III - Trasferimenti - Servizi Agrari e Zootecnici.

Capitolo 361 " Spese e contributi per interventi intesi a favorire il piano di sviluppo della zootecnia e relative infrastrutture " (legge regionale 26 luglio 1974, n. 25).

L. 400.000.000

- variazioni in diminuzione:

Capitolo 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) ". L. 400.000.000

Art. 21

I fondi assegnati alla Regione in applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, della legge 18 aprile 1974, n. 118, e di eventuali altre leggi dello Stato saranno utilizzati in armonia con le norme emanate dalla Regione stessa a favore della zootecnia, riservati i provvedimenti di variazione del bilancio e le modificazioni eventualmente da apportare alla vigente disciplina regionale della materia.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.