Legge regionale 28 giugno 1962, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 28 06 1962

Bollettino ufficiale 29 6 1962

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963.

Art. 1

È approvato ed autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 fino a quando sia formalmente approvato il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 agosto 1962.

Art. 2

Gli impegni di spesa non potranno superare i due dodicesimi dell’importo delle spese già stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.