Legge regionale 23 aprile 1979, n. 24 - Testo vigente
Legge regionale 23 aprile 1979, n. 24
Fideiussione della Regione a favore dell'Ente ospedaliero regionale.
(B.U. 14 maggio 1979, n. 5).
La Giunta regionale è autorizzata a deliberare per la prestazione della garanzia fideiussoria della Regione all'Istituto Bancario San Paolo di Torino per garantire l'adempimento, da parte dell'Ente Ospedaliero regionale di Aosta, delle obbligazioni derivanti dall'accensione di un mutuo di lire cinquecentomilioni, ammesso al contributo regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 52, per il finanziamento delle spese di ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta.
La fideiussione può essere prestata per la durata massima di anni venti aventi la decorrenza prevista dal contratto di mutuo, ed ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944 - secondo comma - del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'osservanza, da parte dell'Ente Ospedaliero regionale di Aosta, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini del controllo della gestione dell'Ente stesso.
Il Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 52.
Nell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3 è aggiunto quanto segue:
Legge regionale ...
- "garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'assunzione di mutuo bancario da parte dell'Ente Ospedaliero regionale ".