Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32 - Testo vigente
Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32
Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennitą giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attivitą commerciali).
(B. U. del 27 ottobre 2009, n. 43)
(Abrogata dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16)
(Modificazione al titolo della legge) (1)
(Sostituzione dell'articolo 1) (2)
(Modificazioni all'articolo 2)
1. (3)
2. (4)
(Modificazioni all'articolo 3)
1. (5)
2. (6)
3. (7)
(Sostituzione dell'articolo 4) (8)
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 25.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalitą di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Modifica il titolo della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(2) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(4) Aggiunge il comma 2bis all'art. 2 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(5) Inserisce il comma 3bis all'art. 3 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(6) Inserisce il comma 3ter all'art. 3 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(7) Sostituisce il quarto comma dell'art. 3 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.
(8) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.]