Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennitą giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attivitą commerciali).

(B. U. del 27 ottobre 2009, n. 43)

(Abrogata dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16)

[Art. 1

(Modificazione al titolo della legge) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1) (2)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. (3)

2. (4)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 3)

1. (5)

2. (6)

3. (7)

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4) (8)

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 25.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalitą di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Modifica il titolo della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(2) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(4) Aggiunge il comma 2bis all'art. 2 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(5) Inserisce il comma 3bis all'art. 3 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(6) Inserisce il comma 3ter all'art. 3 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(7) Sostituisce il quarto comma dell'art. 3 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.

(8) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 21 aprile 1981, n. 20.]