Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31 - Testo storico

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(B. U. del 27 ottobre 2009, n. 43)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 7bis)

1. Al comma 3 dell'articolo 7bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "da effettuarsi a cura della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "da parte della struttura regionale competente".

2. Il comma 4 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, mentre all'applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

"4bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.".

4. Il comma 5 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

5. Al comma 6 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999, dopo le parole: "di misure compensative" sono inserite le seguenti: "e dei sistemi di vigilanza".

6. Dopo il comma 6 della l.r. 44/1999, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

"6bis. Il maestro di sci straniero già in possesso del decreto di idoneità permanente rilasciato dall'assessore regionale competente in materia di turismo, può esercitare temporaneamente la professione in Valle d'Aosta a condizione che:

a) permanga l'autorizzazione all'esercizio della professione nello Stato di provenienza;

b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6;

c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, valida sul territorio nazionale.".

7. Il comma 7 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, è inserita la seguente:

"dbis) una sezione relativa alla certificazione Eurosécurité;".

2. Dopo la lettera dbis) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:

"dter) per le sole discipline alpine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest;".

3. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla certificazione Eurosécurité sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L'Eurotest è superato con riferimento ai parametri determinati a livello europeo per la sua valutazione.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 11)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 le parole: "del servizio d'igiene e sanità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 44/1999, è inserito il seguente:

"Art. 14bis

(Divisa professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'AVMS.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite dall'AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 44/1999, le parole: "segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo professionale, identificandone i responsabili" sono sostituite dalle seguenti: "dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle disposizioni della presente legge".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "di cui agli articoli 7 e 7bis, commi 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 7 e 7bis, commi 3 e 4".

2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999 sono abrogate.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 28)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, le parole: "per l'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "per la verifica".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonché" sono inserite le seguenti: "delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi".

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'AVMS provvede agli adempimenti di cui al comma 4bis dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.