Legge regionale 23 maggio 1973, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 23 05 1973

Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8

PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L’INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE. - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 1964 N. 2.

Art. 1

L’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 1964 n. 2 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo 4:

"I contributi nelle spese per la esecuzione delle opere indicate nei precedenti articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste, nelle seguenti misure:

a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati nelle loro organizzazioni legalmente costituite: 50 percento della somma ammessa, comprensiva di tutte le spese di impianto, nonché di quelle relative alla provvista delle piante, alle pratiche colturali inerenti le operazioni di impianto medesimo fino al secondo anno di vita.

Agli imprenditori agricoli che impiantino nuovi vigneti specializzati aventi una superficie effettiva non inferiore a mq 3.000 (costituita da uno o più appezzamenti anche non contigui) saranno ammesse a contributo, oltre alle spese indicate nel comma precedente, anche quelle necessarie per la sistemazione dei terreni, compresi i muri di terrazzamento, ove necessari.

b) 25 percento nelle spese ammesse per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;

c) 50 percento delle spese ammesse per l’impianto di vivai di piante da frutto e di viti, se gli impianti sono eseguiti da singoli imprenditori; 70 percento di tali spese, se gli impianti sono eseguiti da imprenditori agricoli associati nelle loro organizzazioni legalmente costituite.

Art. 2

Non possono essere concessi contributi regionali nelle spese per l’impianto di frutteti di albicocchi.

Sono revocate le provvidenze previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 in data 7 aprile 1955, concernente la concessione di contributi per l’acquisto di barbatelle innestate e di piante da frutto.

Art. 3

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere e a liquidare, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste, contributi alle Associazioni di agricoltori legalmente costituite ( Centri Moltiplicazione patate da semina; Cooperative agricole; Consorzi di miglioramento fondiario), nella misura del 50 percento delle spese ammesse, comprensive di tutte le spese inerenti la coltivazione e la produzione di patate da semina.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi esclusivamente per le coltivazioni effettuate con osservanza delle norme dello Stato e della Comunità Economica Europea vigenti in materia di produzione e commercializzazione delle patate da semina. In particolare le patate da semina devono provenire da colture controllate in campo e munite di regolare certificazione.

Il controllo della rispondenza delle colture ai requisiti sopra indicati e delle varietà e la determinazione delle spese ammissibili a contributo sono demandati all’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.