Legge regionale 4 agosto 2009, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 27

Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali.

(B.U. n. 33 del 18 agosto 2009)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione della prima edizione dei Giochi mondiali militari invernali, in programma in Valle d'Aosta nel mese di marzo 2010.

Art. 2

(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:

a) promuove la costituzione del Comitato organizzatore, ente senza finalità di lucro operante in Valle d'Aosta;

b) provvede alla concessione, a favore del Comitato organizzatore, di un contributo per le spese relative alla promozione e all'organizzazione della manifestazione, nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili (1).

2. Il contributo è concesso previa presentazione, da parte del Comitato organizzatore, di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, corredata di una relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione e di un dettagliato preventivo di spesa e di entrata.

Art. 3

(Modalità di liquidazione)

1. Il contributo è liquidato a manifestazione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate, di qualunque genere, dirette o indirette.

2. La liquidazione del contributo può avvenire anche mediante l'erogazione di uno o più acconti prima della conclusione della manifestazione, su richiesta motivata del Comitato organizzatore, previa presentazione dei giustificativi di spesa e nel rispetto della percentuale del contributo concesso.

3. Su richiesta motivata del Comitato organizzatore, una somma non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso può essere altresì liquidata a titolo di anticipazione, fatto salvo l'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa all'atto della richiesta di liquidazione del primo acconto di contributo.

4. Ai fini della presente legge, per giustificativi di spesa si intendono i documenti contabili intestati al Comitato organizzatore e per giustificativi di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri soggetti, in ogni caso rilasciati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.

5. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute dal Comitato organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

7. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate regolarmente giustificate.

Art. 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla disciplina di ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, riguardante le modalità di concessione e di liquidazione del contributo, nonché all'individuazione delle spese ammissibili.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2009 e in euro 700.000 per l'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali-promozione culturale, sportiva e sociale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci al capitolo 66509 (Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale e per l'organizzazione di spedizioni di alto livello tecnico in continenti extraeuropei).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Lettera così modificata dall'art. 41, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"b) provvede alla concessione, a favore del Comitato organizzatore, di un contributo per le spese relative alla promozione e all'organizzazione della manifestazione, nella misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili.".