Legge regionale 4 agosto 2009, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 26

Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

(B.U. n. 33 del 18 agosto 2009)

(Abrogata dal comma 4 dell'art. 27 della L.R. 5 agosto 2021, n. 22)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di offrire maggiori opportunità lavorative, di soddisfare le esigenze di adeguamento ed integrazione di opere di pubblica utilità degli enti locali, di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è autorizzata a finanziare, mediante risorse di finanza locale, interventi di modesta entità, di importo netto per lavori inferiore alla cifra indicata all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), consistenti nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella ristrutturazione o nella manutenzione di opere di pubblica utilità di competenza degli enti locali.

Art. 2

(Modalità di esecuzione)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono eseguiti direttamente dalla Regione, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante l'utilizzo delle competenze tecniche e professionali nonché delle dotazioni strumentali e logistiche in capo all'Amministrazione regionale, al fine di garantirne una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa.

2. Gli interventi sono realizzati anche con l'utilizzo di personale assunto, per ciascun specifico cantiere, con contratto edile la cui durata non sia superiore a nove mesi nel corso dell'anno.

3. A supporto dell'attività dei cantieri può essere impiegato personale assunto, per l'occasione, con contratto edile a tempo determinato.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi regionali, relativi alla categoria edile, nonché da appositi contratti integrativi aziendali approvati dalla Giunta regionale.

5. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

(Programmazione e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono ricompresi all'interno del piano regionale operativo dei lavori pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce, con propria deliberazione, i criteri, le modalità di presentazione delle domande da parte degli enti locali interessati, le tipologie dei documenti e le caratteristiche degli elaborati progettuali da allegare alle medesime.

3. La previsione degli interventi all'interno della relazione previsionale e programmatica degli enti locali interessati costituisce presupposto indispensabile per la presentazione delle domande di cui al comma 2. I medesimi enti devono, inoltre, provvedere in ordine alla progettazione delle opere, acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari all'esecuzione delle stesse e assicurare la disponibilità delle aree.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta);

b) 27 marzo 1991, n. 9 (Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, concernente: Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta).

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge è determinato in euro 900.000 per l'anno 2009 e in annui euro 4.000.000 a decorrere dal 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2009 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 51360 (Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia);

b) a decorrere dall'anno 2010 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]