Legge regionale 21 luglio 2009, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 21 luglio 2009, n. 21

Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(B.U. 4 agosto 2009, n. 31)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a sostenere i familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro residenti in Valle d'Aosta, attivando iniziative di solidarietà e di sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2

(Contributo a favore delle famiglie)

1. L'agevolazione di cui al presente articolo consiste in un contributo concesso una tantum a favore dei familiari della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro compresi quelli che si verificano durante le trasferte ed in itinere come definiti dall'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. Il contributo è concesso nel seguente ordine di precedenza:

a) al coniuge o al convivente anagrafico, come specificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Interventi a favore della famiglia);

b) ai figli, anche se non conviventi, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, e ai figli concepiti alla data dell'infortunio;

c) agli ascendenti, anche se non conviventi.

3. Il contributo è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'incidente, nella misura massima di euro 30.000, tenuto conto delle condizioni economiche dei soggetti di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente per materia, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione del medesimo.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 2, valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla concessione del contributo.

Art. 3

(Avviamento di personale a selezione pubblica)

1. Nel caso di avviamento di personale a selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, i Centri per l'impiego di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), sono tenuti, all'atto della formazione della graduatoria degli idonei, a riconoscere ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione degli ascendenti:

a) la precedenza, nel caso in cui siano privi di reddito alla data della selezione;

b) un punteggio aggiuntivo, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui, alla data della selezione, abbiano un reddito non superiore a quello stabilito con la medesima deliberazione.

Art. 4

(Diritto allo studio)

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari e di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, interviene finanziariamente per la concessione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di assegni di studio e di contributi per le spese relative all'alloggio.

2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate e sono cumulabili con altri interventi analoghi previsti dalla normativa vigente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i requisiti di merito e di reddito per l'ammissione agli assegni di studio e ai contributi, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi, ivi compresa la documentazione da allegare alla domanda.

4. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla concessione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 5

(Prevenzione degli infortuni sul lavoro)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua specifiche misure per realizzare un effettivo coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa vigente, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2003, la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro provvede alla predisposizione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, aggiornato annualmente, rivolto in particolare ai soggetti pubblici e privati cui sono affidate funzioni di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro.

Art. 6

(Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), svolge funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza, al fine di individuarne i settori e le priorità di intervento.

2. In conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dal Presidente della Regione, o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) dall'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica;

d) dal dirigente del dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);

e) dal responsabile della medicina del lavoro dell'Azienda USL;

f) dal responsabile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

g) dal responsabile del settore ispezioni del lavoro della Direzione regionale del lavoro;

h) dal Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

i) dal responsabile della sede periferica dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);

j) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

k) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

l) da un rappresentante del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);

m) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria;

n) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale;

o) da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune (AVIF);

p) da un rappresentante dell'Unione valdostana guide alta montagna (UVGAM).

Art. 7

(Ufficio operativo)

1. Alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro sono attribuite le funzioni di coordinamento tecnico dell'ufficio operativo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, con particolare riferimento:

a) alla pianificazione delle misure di coordinamento individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1;

b) all'individuazione delle priorità di intervento a livello regionale;

c) alla definizione dei piani operativi di vigilanza, nei quali sono previsti gli obiettivi specifici, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.

Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per gli incidenti sul lavoro verificatisi a far data dal 1° gennaio 2008.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 60.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficienza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.