Legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 03 06 1975

Bollettino ufficiale 13 6 1975 n. 7

Deroga ai termini previsti dall’articolo 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Art. UNICO

La Giunta regionale è autorizzata a derogare, fino al 31 dicembre 1976, ai limiti massimi di permanenza in servizio previsti dall’articolo 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, limitatamente al personale non di ruolo in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, allorché la deroga sia giustificata dalle esigenze della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.