Legge regionale 3 agosto 1972, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 03 08 1972

Bollettino ufficiale 15 8 1972 n. 9

MODIFICAZIONI ALLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO REGIONALE SULLA GESTIONE APPALTATA DELLA CASA DA GIOCO DI ST - VINCENT.

Art. 1

Con effetto dall’1- 7- 1970 le tabelle A, B, C, D annesse alla deliberazione consiliare n. 335 in data 24- 11- 1967 e relative al trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco, di St -Vincent, sono abrogate e sostituite dalle nuove tabelle, annesse quali Allegati A, B, C, D alla presente legge.

Con decorrenza dall’1- 7- 1970 ai Capi controllori e ai Controllori in servizio continuativo competono aumenti periodici biennali dello stipendio, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Art. 2

Con decorrenza dall’1- 7- 1970 sono soppresse le indennità previste ai capoversi d) degli articoli 14 e 15 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24- 11- 1967.

Art. 3

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di St - Vincent le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13.

Art. 4

La copertura per l’anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, - previste in complessive Lire ventitremilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi di controllo della Casa da Gioco di St - Vincent -, è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di Lire ventitremilioni derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1972 è approvato l’aumento di Lire ventitremilioni allo stanziamento del capitolo 71 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di St - Vincent") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, previo aumento di Lire ventitremilioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 5

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire trentunmilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all’apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 ("Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc."), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire trentunmilioni, previo aumento di Lire trentunmilioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 6

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quali allegati A - B - C - D, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica "a ruolo aperto", comprendenti quattro tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto ai servizi regionali di controllo della Casa da gioco di St -Vincent.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigoreil quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Tabella A

Trattamento economico principale annuo lordo di incarico del commissario regionale e del vice commissario regionale (in vigore dall’1/ 7/ 1970).

ATTO ALLEGATO

Importo annuo lordo per le qualifiche di incarico di commissario e di vice commissario: //

Indennità di incarico, L. 2.450.000; //

Interessenza sui proventi, variabile.

Oltre all’indennità di incarico e alla interessenza sui proventi dei giochi, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall’articolo 13 delle norme regolamentari, ad eccezione dell’indennità prevista al capoverso d) dell’articolo 14, che è soppressa a decorrere dall’1/ 7/ 1970.

L’importo annuo della interessenza sui proventi netti regionali della casa da gioco è variabile in relazione all’ammontare annuo dei proventi stessi e alle misure delle quote di interessenza. Tabella B

Stipendi annui lordi dei capi controllori (in vigore dall’1/ 7/ 1970).

ATTO ALLEGATO

Stipendi annui lordi: //

Iniziale, L. 2.450.000; //

Dopo 4 anni, L. 2.830.000; //

Dopo 8 anni, L. 3.330.000; //

Dopo 12 anni, L. 3.800.000.

Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore.

Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4 percento.

Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni o indennità previsti dall’articolo 14 delle norme regolamentari, ad eccezione dell’indennità di cui al capoverso d) dell’articolo stesso, che è soppresso con decorrenza dall’1/ 7/ 1970.

Tabella C

Stipendi annui lordi dei controllori in servizio continuativo (in vigore dall’1/ 7/ 1970).

ATTO ALLEGATO

Stipendi annui lordi: //

Iniziale, L. 1.580.000; //

Dopo 4 anni, L. 1.830.000; //

Dopo 8 anni, L. 2.120.000; //

Dopo 12 anni, L. 2.450.000; //

Dopo 16 anni, L. 2.830.000; //

Dopo 20 anni, L. 3.330.000.

Alla attribuzione degli stipendi annui si provvede ai sensi delle norme regolamentari in vigore.

Gli stipendi annui tabellari sono soggetti ad aumenti periodici biennali del 4 percento.

Oltre allo stipendio, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall’articolo 14 delle norme regolamentari, ad eccezione della indennità di cui al capoverso d) dell’articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dall’1/ 7/ 1970.

Tabella D

Trattamento economico annuo lordo di incarico dei controllori in servizio di fine settimana (in vigore dall’1/ 7/ 1970).

ATTO ALLEGATO

Trattamento principale: //

Indennità annua di incarico, L. 1.300.000.

Da liquidare mensilmente a dodicesimi. Oltre alla indennità di incarico, spettano gli altri assegni e indennità previsti dall’articolo 15 delle norme regolamentari, ad eccezione dell’indennità di cui al capoverso d) dell’articolo stesso, che è soppressa con decorrenza dall’1/ 7/ 1970.