Legge regionale 17 giugno 2009, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

(B.U. 14 luglio 2009, n. 28)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)

1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente: "Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 11/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"7bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".

3. Dopo il comma 7bis dell'articolo 3 della l.r. 11/1999, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"7ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7bis e 7ter, della l.r. 11/1999, introdotti dall'articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.