Legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 27 04 1973

Bollettino ufficiale 22 5 1973 n. 7

PROROGA, CON MODIFICHE, PER L’ANNO 1973, DELLE NORME REGIONALI VIGENTI RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Art. 1

Sono prorogate, per l’anno 1973, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22, 3 agosto 1971 n. 7 e 20 maggio 1972 n. 4, riguardanti provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Le provvidenze stesse, con le modifiche di cui alla presente legge, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1973, ai coltivatori diretti, nonché ai lavoratori e pensionati originari della Valle di Aosta già emigrati all’estero che, all’atto della presentazione della domanda, risultino residenti stabilmente nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 2

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l’esercizio 1973, ai sensi del paragrafo 7) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 2 miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive Lire 1.600.000.000 sarà ripartita in venti annualità di Lire 80.000.000 ciascuna, a decorrere dall’anno finanziario 1973 e fino all’anno finanziario 1992.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall’applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l’anno finanziario 1973:

mediante imputazione all’apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l’anno 1973 (" Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare "), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 310.000.000 a Lire 390.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 80.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso (" fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F "), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 80 milioni;

b) per i successivi anni finanziari:

mediante imputazione della spesa annua di Lire 80.000.000 al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all’anno 1992.

Art. 3

L’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22 e con l’articolo 3 della legge 20 maggio 1972 n. 4, viene integrata con l’aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali: " Lire 25.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall’anno 1973 e fino all’anno 1992.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà complementari, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta Regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue Lire 35.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell’intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ".

Art. 4

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 60.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973:

NELLA PARTE ENTRATA:

lo stanziamento del capitolo 224 (" Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 107.000.000.

NELLA PARTE SPESA:

lo stanziamento del capitolo 256 (" Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell’industria edilizia ") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 107.000.000.

Le maggiori entrate e spese annue di Lire 60.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1973 al 1992.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all’effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di Credito in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11.

Art. 5

Il quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e l’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1972 n. 4 sono soppressi e sostituiti dalle seguenti norme:

" L’importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve essere stabilito in rapporto al costo dell’alloggio o all’importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

- L. 5.000.000 per l’acquisto di alloggi;

- L. 7.000.000 per la costruzione di alloggi o per la sistemazione di alloggi già esistenti.

I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto a un trattamento di pensione ".

La norma dell’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1972 n. 4 è abrogata.

Art. 6

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie dei richiedenti la concessione dei mutui agevolati a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei lavoratori subordinati già emigrati all’estero, il periodo di lavoro prestato fuori della Valle d’Aosta è valutato come periodo di lavoro prestato in Valle d’Aosta.

Art. 7

L’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1972 n. 4, abrogativo dell’articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22, è modificato come segue:

" In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il primo quadrimestre e per i quadrimestri successivi dell’anno 1973 saranno esclusi dall’assegnazione di mutui per l’acquisto di alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio superiore a cinque punti ".

Art. 8

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 lettera g) punto quarto della legge 12 settembre 1966 n. 11, il capoverso lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, già modificato con l’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1968 n. 3, è modificato come segue:

" c) il lavoratore o l’artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell’imposta complementare per un reddito lordo complessivo annuo superiore a Lire 2.600.000 se lavoratore subordinato e a Lire 1.300.000 se artigiano, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico ".

Art. 9

Il capoverso lettera f) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1968 n. 3, è modificato come segue:

" f) condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico:

A) Per i lavoratori subordinati e per i pensionati ex dipendenti:

- fino a L. 1.100.000 annue: punti 10;

- per i redditi compresi fra L. 1.100.001 e L. 2.600.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 150.000 annue eccedenti il 1.100.000, con riduzione a punti 0 per i redditi compresi fra Lire 2.450.001 e 2.600.000.

B) Per gli artigiani ed i coltivatori diretti:

- fino a L. 550.000 annue: punti 10;

- per i redditi compresi fra L. 550.001 e L. 1.300.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 75.000 annue eccedenti le Lire 550.000, con riduzione a punti 0 per i redditi compresi fra L. 1.225.000 e L. 1.300.000 ".

Art. 10

Il capoverso lettera f) dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 è modificato come segue:

" f) avere una superficie utile non superiore a 120 mq ".

Art. 11

Il quinto comma dell’articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11 è modificato come segue:

" Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione dei singoli fabbricati la Giunta Regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq 180, purché non ripartita in più di due alloggi ".

Art. 12

A parziale modificazione di quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, i fondi regionali di cui all’articolo 16 della legge regionale stessa e successive modificazioni saranno destinati e assegnati per il 15 per cento in contributi per l’acquisto di nuovi alloggi, per il 45 per cento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40 per cento in contributi per la sistemazione e l’ampliamento di fabbricati già esistenti. La Giunta Regionale è autorizzata a riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di Cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non meno di quattro alloggi e non più di dodici alloggi.

In tali casi la precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri della Cooperativa.

Art. 13

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 14

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.