Legge regionale 20 febbraio 1962, n. 8 - Testo storico
Legge regionale n. 8 del 20 02 1962
Bollettino ufficiale 28 2 1962
Composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Il Consiglio di Sanità della Valle d’Aosta, istituito con l’articolo 2 del decreto leg CPS 23 dicembre 1946 n. 532, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, dura in carica tre anni ed è composto dai seguenti membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257 e a modifica di quanto già previsto dalla legge regionale 28 settembre 1951 n. 4.
- Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;
- il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta, o un suo delegato;
- il Medico regionale;
- il Veterinario regionale;
- l’Ingegnere Capo Dirigente dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
- il Dirigente del Servizio Controllo Comuni;
- un esperto in scienze agrarie, designato dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste;
- il Capo dell’Ispettorato del Lavoro di Aosta;
- l’Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;
- l’Ufficiale Medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;
- un Medico condotto, designato dall’Associazione dei Medici condotti;
- il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo delegato;
- il Presidente del Locale Ordine dei Farmacisti o un suo delegato; - il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo delegato; - il Presidente del locale Collegio delle Ostetriche o un suo delegato;
- i Direttori dei Reparti Medico - Micrografico e Chimico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi;
- un Primario medico e un Primario chirurgo ospedaliero, residenti in Aosta;
- un Direttore sanitario di ospedale avente sede in Aosta;
- due Dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
- il rappresentante locale dell’Istituto Nazionale per la Previdenza sociale;
- il rappresentante locale dell’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul lavoro;
- il rappresentante locale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie.
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall’Assessore regionale alla Sanità.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.