Legge regionale 7 maggio 1975, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 07 05 1975

Bollettino ufficiale 6 6 1975 n. 6

Modificazione alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: "Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi".

Art. 1

Nel secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 11, le parole "sentite le Amministrazioni comunali interessate" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i Comuni e le Comunità montane interessate".

Art. 2

Al primo comma dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente periodo: "Gli impianti di incenerimento sono costruiti su aree di proprietà regionale".

Art. 3

All’articolo 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma: "Su richiesta dell’aggiudicatario, la Regione anticipa le spese di costruzione degli impianti di cui al comma precedente, da erogarsi sulla base dei primi stati di avanzamento, fino all’importo di Lire 500.000.000, facendo carico allo stesso aggiudicatario il rimborso delle anticipazioni in rate uguali nei primi 10 anni di gestione, al tasso annuo del 7,50 percento".

Art. 4

All’articolo 3 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma: "Quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Comuni, i servizi di cui sopra sono assunti dalla Comunità montana cui gli stessi Comuni appartengono: nel caso di dissenso, le quote di riparto delle relative spese sono stabilite dalla Giunta regionale".

Art. 5

Nell’articolo 4 della legge 7 marzo 1973, n. 11, sono abrogate le parole "che dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge".

Art. 6

La spesa di annue Lire 200.000.000, di cui all’articolo 5 della legge 9 marzo 1973, n. 11, sarà iscritta nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione della Regione fino all’anno 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.