Regolamento regionale 2 febbraio 2009, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 2 febbraio 2009, n. 1

Modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)).

(B. U. 17 febbraio 2009, n. 7)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)), è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, una variazione, in aumento o in diminuzione, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 del r.r. 7/1998, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentate dal pagamento dell'IRT le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come definite dall'articolo 10 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sono esentate dal pagamento dell'IRT le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis del r.r. 7/1998, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 3ter

(Agevolazioni)

1. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'imposta è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

2. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, l'imposta è ridotta del 95 per cento.

4. Ai fini del presente regolamento, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.

6. L'agevolazione di cui al comma 3 è concessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).".

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l'anno 2009, la Giunta regionale può disporre la variazione delle misure dell'imposta regionale di trascrizione (IRT) con propria deliberazione da adottare entro il 30 giugno 2009. Gli effetti della variazione decorrono dalla data di pubblicazione della predetta deliberazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter del r.r. 7/1998, come introdotti dagli articoli 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 2009.

3. Le parole: "Ministro delle finanze", ovunque ricorrano nel r.r. 7/1998, sono sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze".