Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).

(B. U. 17 febbraio 2009, n. 7)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), č sostituito dal seguente:

"1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta sottoposti a:

a) emodialisi ospedaliera;

b) emodialisi domiciliare;

c) dialisi peritoneale;

d) trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 10/2003 č sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004), con riferimento al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invaliditą civile.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 10/2003 č sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Entitą)

1. Le provvidenze economiche sono corrisposte per dodici mensilitą nelle seguenti misure:

a) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e d), in misura pari all'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi;

b) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 20 per cento;

c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), in misura pari all'importo di cui alla lettera a), maggiorato del 10 per cento.".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000 a decorrere dall'anno 2009, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalitą di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerą in vigore il 1° gennaio 2009.