Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).

(B. U. 17 febbraio 2009, n. 7)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4) (2)

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5) (3)

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000 a decorrere dall'anno 2009, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalitą di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerą in vigore il 1° gennaio 2009.

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.

(2) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.

(3) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.