Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2 - Testo vigente
Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2
Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).
(B. U. 17 febbraio 2009, n. 7)
(Modificazione all'articolo 3) (1)
(Sostituzione dell'articolo 4) (2)
(Sostituzione dell'articolo 5) (3)
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000 a decorrere dall'anno 2009, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalitą di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerą in vigore il 1° gennaio 2009.
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.
(2) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.
(3) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.