Legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 15 06 1978

Bollettino ufficiale 7 7 1978 n. 6

Concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno.

Art. 1

L’Amministrazione regionale può concedere a Enti, società, cooperative, consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate contributi nella misura di lire quattromila il metro quadrato per le case rurali e di lire duemila il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato. In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2

Nelle zone dei comuni dove risulti dal Piano regolatore comunale o dove, comunque, sia prescritta l’obbligatorietà della copertura dei tetti in lose, il contributo sarà di lire seimila al metro quadrato per le costruzioni rurali e di lire quattromila al metro quadrato per le altre.

Art. 3

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono aumentati di lire 10 il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire cinquecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, sempreché detto deposito si trovi nel territorio della Valle d’Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d’Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i comuni di Pont - Saint - Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 4

L’Amministrazione regionale può concedere a Enti, società, cooperative, consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire diecimila il metro lineare.

Art. 5

L’Amministrazione regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare a favore di Enti, società, cooperative, consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 6

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta.

Art. 7

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo in conto capitale già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabbricato.

Art. 8

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della Commissione edilizia comunale o della Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o società immobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condomini, ecc.)

Art. 9

La concessione di contributi è deliberata dalla Giunta regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta.

Art. 10

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all’Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta, inderogabilmente, prima dell’inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato. Con la dichiarazione del Sindaco se trattasi di fabbricati ricadenti nell’articolo 2.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell’immobile. Le firme devono essere autenticate dall’Autorità comunale.

Art. 11

Entro 24 mesi dalla data della presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all’Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta l’avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinché si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà la immediata e definitiva decadenza della concessione del contributo.

Art. 12

La presente legge ha applicazione dal 1° gennaio 1978. A decorrere da tale data, la legge 26 giugno 1972, n. 12, è abrogata.

Art. 13

Per l’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 9920 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Il finanziamento della predetta spesa è assicurato per lire 100 milioni dall’attuale stanziamento di cui al capitolo 9920 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1978 e per lire 100 milioni mediante prelievo di somma di pari importo dal capitolo 2745 del bilancio stesso.

Art. 14

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 9920 - " Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 100.000.000

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.