Legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 19 novembre 2008, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18).

(B.U. 9 dicembre 2008 n. 50)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13)

1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), sono abrogate.

2. (1)

3. (2)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 13/2007) (3)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 13/2007) (4)

Art. 4

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2007) (5)

Art. 5

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2007) (6)

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1bis, della l.r. 13/2007, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti relativi alle domande di contributo presentate ai sensi della l.r. 13/2007 non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano sospesi sino alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1. Per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i termini procedimentali iniziano a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

3. Coloro che, in relazione a lavori iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno beneficiato del contributo a causa dell'insussistenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), della l.r. 13/2007, possono presentare domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 13/2007, come modificato dall'articolo 4, si applica anche ai contributi già concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 13/2007.

5. I contributi erogati ai sensi delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71 (Norme concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici), e 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), sono ripetibili, per il medesimo immobile, a condizione che siano decorsi almeno vent'anni dalla data di adozione del precedente provvedimento di concessione. Per i lavori avviati, ancorché ultimati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo possono essere presentate, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Inserisce il comma 1bis all'art. 3 della L.R. 1° giugno 2007, n. 13.

(2) Modifica il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 1° giugno 2007, n. 13.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della L.R. 21 luglio 2016, n. 13.

L'articolo 2 era già stato precedentemente abrogato dall'art. 40, comma 2, lettera e), della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

" (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2007, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".".

(4) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera b), della L.R. 21 luglio 2016, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

" (Modificazione all'articolo 7 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2011"."

(5) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera b), della L.R. 21 luglio 2016, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

" (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2007, le parole: "trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso" sono sostituite dalle seguenti: "vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione"."

(6) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, lettera b), della L.R. 21 luglio 2016, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

" (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2."."