Legge regionale 15 giugno 1978, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 15 06 1978

Bollettino ufficiale 7 7 1978 n. 6

Norme integrative della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

Art. 1

Il termine previsto dall’articolo 2 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, è esteso ad un triennio e decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

L’articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 35, è così costituito:

" Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 e successive modificazioni, il limite d’importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo è stabilito in 150.000.000 di lire ".

Art. 3

All’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, è aggiunto il seguente alinea:

" 1) opere idrauliche e di protezione dalle valanghe ".

Art. 4

L’alinea lettera b) dell’articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:

" b) a rate in acconto, fino al 95 percento dell’ammontare dei contributi stessi in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici; l’ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere ".

Art. 5

La pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a lire un miliardo e non inferiore a lire 100 milioni, al netto di imposte, deve essere effettuata in appositi albi dell’Ente appaltante o, in mancanza, nell’albo pretorio del comune ove l’Ente ha sede, ed in una pubblicazione a stampa a periodicità almeno settimanale della Regione.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.