Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

(B.U. 8 luglio 2008, n. 28)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

CAPO II

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 4 - Metodologie per la determinazione delle prestazionI energetiche degli edifici e valori limite

Art. 5 - Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti

Art. 6 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

CAPO III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 7 - Certificazione energetica degli edifici

Art. 8 Relazione tecnica ed accertamenti

Art. 9 - Accreditamento

Art. 10 - Soggetti certificatori

Art. 11 - Ispettori

CAPO IV

CATASTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 12 Catasto energetico degli edifici

Art. 13 Miglioramento dell'efficienza energetica

Art. 14 - Impianti a fonti energetiche rinnovabili

Art. 15 - Predisposizione a servizi energetici centralizzati

CAPO V

CONTRIBUTI E SANZIONI

Art. 16 - Contributi

Art. 17 - Sanzioni

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 18 - Calcolo delle volumetrie edilizie. Rinvio alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28

Art. 19 - Informazione e monitoraggio

Art. 20 - Pubblicità

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Art. 23 - Disposizione finale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ed in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, promuove e incentiva la sostenibilità energetica nella progettazione, realizzazione ed uso delle opere edilizie pubbliche e private ed il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina:

a) le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;

c) i criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;

d) i criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

e) le modalità di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;

f) gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio;

g) le forme di incentivazione economica;

h) le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);

i) la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l'applicazione della presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel d.lgs. 192/2005, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

a) interventi di recupero edilizio di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;

b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;

c) nuova installazione e ristrutturazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano riscaldati o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del medesimo, non altrimenti utilizzabili;

c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non prevalente, per gli usi tipici del settore civile.

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela.

4. Per gli edifici di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può comunque stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.

CAPO II

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 4

(Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e valori limite)

1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici. Stabilisce, inoltre, le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi, avuto riguardo:

a) ai valori limite di riferimento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai quali i valori delle prestazioni energetiche conseguiti devono risultare uguali o migliori;

b) per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la volumetria dei singoli edifici, espresso in W/m³, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi ed alla specifica tipologia di impianto;

c) per gli impianti di illuminazione artificiale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la superficie illuminata, espresso in W/m2, anche in relazione alla destinazione d'uso degli edifici ed alla specifica tipologia di impianto.

Art. 5

(Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi di prestazione energetica degli edifici e individua i relativi limiti, in modo da favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di portata generale idonei al conseguimento di un passaggio di classe migliorativo. Nell'ambito della stessa articolazione, i limiti di definizione delle classi sono, ove possibile, correlati ai limiti minimi di efficienza energetica, espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione.

2. In sede di articolazione delle classi di prestazione energetica degli edifici, le variabili indipendenti cui riferire i limiti delle classi medesime sono determinate in base a criteri di semplificazione, idonei a garantirne la massima comprensibilità.

3. Le classi di prestazione energetica sono, di norma, definite in relazione all'Indice EP; possono, tuttavia, essere definite anche classi energetiche con riferimento agli indici di prestazione energetica parziali, considerando prioritariamente, nell'ordine, quelli afferenti alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria ed all'illuminazione artificiale.

Art. 6

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, devono possedere dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, riguardano:

a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;

b) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale, inteso quale impianto deputato al controllo di parametri fisici che influenzano il confort termoigrometrico e la qualità dell'aria;

c) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva, inteso quale impianto deputato al controllo di parametri fisici che influenzano il confort termoigrometrico e la qualità dell'aria;

d) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.

3. I dati che illustrano i requisiti e le prestazioni energetiche di cui al comma 2 sono riportati sull'attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 7.

CAPO III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 7

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998 e delle relative disposizioni attuative, è dotato, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. L' attestato è prescritto anche nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti di climatizzazione, invernale o estiva, di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria o di impianti di illuminazione artificiale.

2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione estiva ed invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei suddetti consumi.

3. In ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

4. In ogni contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

5. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1quater, del d.lgs. 192/2005 ed il relativo attestato è affisso nell'edificio in luogo facilmente visibile per il pubblico.

6. Negli edifici di cui al comma 1, il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante l'applicazione di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.

7. La certificazione energetica per unità immobiliari facenti parte di uno stesso edificio può basarsi, alternativamente:

a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata o sulla valutazione di un'altra unità immobiliare dello stesso edificio, rappresentativa della stessa tipologia, qualora servita da un sistema di climatizzazione di tipo autonomo;

b) sulla valutazione complessiva dell'intero edificio, per gli edifici serviti da un impianto termico centralizzato non dotato di sistema per la contabilizzazione individuale dei consumi.

8. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di dieci anni dalla data di rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto termico.

9. L'attestato di certificazione energetica riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato dei suggerimenti relativi alla tipologia degli interventi ritenuti più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

10. Le prestazioni energetiche proprie dell'edificio possono essere riferite ad un uso standardizzato dell'edificio o alle reali modalità di utilizzo dello stesso.

11. Per gli edifici di cui ai commi 1, 3 e 4, l'attestato di certificazione energetica riporta il valore della prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 4.

12. L'attestato di certificazione energetica è conforme al modello e ai contenuti minimi dello stesso approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

13. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del d.lgs. 192/2005, deve riportare la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata in duplice copia presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori.

3. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita in duplice copia presso il Comune una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. Entro tre anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, la Regione, avvalendosi del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera tramite l'attività degli ispettori di cui all'articolo 11, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale e agli elaborati presentati.

Art. 9

(Accreditamento)

1. La Regione esercita, attraverso il Centro di osservazione, la funzione di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, che si esplica nello svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;

b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e in quello degli ispettori;

c) sorveglianza sulle attività dei soggetti di cui alla lettera b), anche mediante controlli a campione.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione del sistema di accreditamento.

3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11, o equivalenti conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e in quello degli ispettori, fanno richiesta alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica. La struttura verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi, con quelli previsti dalla presente legge e può disporre la frequenza di corsi di formazione integrativi o il superamento di esami di accertamento di competenza.

4. Per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori e di quello degli ispettori, la Regione si avvale della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).

Art. 10

(Soggetti certificatori)

1. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale, oppure, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva;

3) progettazione energetica di edifici e di impianti;

4) diagnosi energetiche.

2. Possono essere accreditati quali soggetti certificatori anche i dipendenti della Regione, limitatamente alla certificazione degli edifici di proprietà della Regione medesima o in uso alla stessa.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per la certificazione degli edifici destinati ad usi non residenziali, al fine dell'accreditamento i soggetti certificatori devono possedere:

a) un'esperienza professionale non inferiore a tre anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile compresa tra 1.000 e 5.000 metri quadrati;

b) un'esperienza professionale non inferiore a cinque anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile superiore a 5.000 metri quadrati.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti. Nel caso di edifici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti certificatori devono inoltre garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.

Art. 11

(Ispettori)

1. Possono essere accreditati con funzioni di ispettore i soggetti pubblici o privati incaricati degli accertamenti, dei controlli tecnici e documentali aventi per scopo la verifica che gli edifici e gli impianti rispettino i requisiti, le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono comunque svolte da soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione, effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO IV

CATASTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 12

(Catasto energetico degli edifici)

1. La Giunta regionale costituisce il catasto energetico degli edifici, al fine di conoscere ed aggiornare periodicamente la situazione del parco edilizio, e definisce le caratteristiche e le modalità di gestione dello stesso.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Centro di osservazione che vi provvede anche mediante le informazioni messe a disposizione dai Comuni.

Art. 13

(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché le relative scadenze temporali, dando priorità alle situazioni maggiormente inquinanti ed agli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, i proprietari di edifici effettuano i conseguenti interventi prescritti entro le scadenze stabilite.

3. I proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove tecnicamente possibile, gli interventi necessari per permettere:

a) la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

b) la termoregolazione per ogni ambiente;

c) la contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda.

4. La Giunta regionale predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale.

Art. 14

(Impianti a fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, il proprietario installa impianti a fonti energetiche rinnovabili, dimensionati in modo tale da soddisfare una percentuale del fabbisogno annuale di energia primaria determinata, anche in funzione della tipologia di fonte utilizzata e tenuto conto dell'efficacia degli interventi, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per il rispetto di quanto stabilito al comma 1, è ammessa la realizzazione di derivazioni di acqua da un corpo idrico superficiale, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di risorse idriche e in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale per la tutela e il razionale utilizzo delle acque, solo per l'autoconsumo energetico di tutte le situazioni di isolamento, dove esistono obiettive difficoltà sia tecnico-ambientali, sia economiche di collegamento con infrastrutture energetiche di uso collettivo.

Art. 15

(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

1. Gli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità ed i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali.

3. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato I, numero 14, del d.lgs. 192/2005.

CAPO V

CONTRIBUTI E SANZIONI

Art. 16

(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi cui all'articolo 13, comma 2, la Regione concede ai proprietari di edifici contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari abilitati, convenzionati.

2. L'ammissione ai contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista che garantisca, tramite una polizza di responsabilità professionale, il risultato energetico finale ed il risparmio annuo conseguibile. Il risultato energetico finale deve dimostrare l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi ed essere asseverato da un certificatore di cui all'articolo 10.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì stabilite le modalità per l'eventuale concessione di contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.

Art. 17

(Sanzioni)

1. Ai soggetti a diverso titolo coinvolti nel sistema della certificazione energetica, che non ottemperino a quanto stabilito dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative, sono comminate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 18

(Calcolo delle volumetrie edilizie. Rinvio alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28)

1. Per il calcolo delle maggiori volumetrie edilizie derivanti dagli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).

Art. 19

(Informazione e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Centro di osservazione ed in collaborazione con il Consiglio permanente degli enti locali, al fine di un'efficace attuazione della presente legge, predispone adeguate iniziative di informazione, rivolte agli utenti ed agli operatori del settore e del mercato immobiliare, nonché di assistenza tecnica ai Comuni.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'efficacia delle modalità di attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso la determinazione di specifici indicatori, anche allo scopo di utilizzare le informazioni contenute negli attestati di certificazione per l'orientamento della politica energetica regionale, per l'aggiornamento dei limiti degli indici di prestazione energetica degli edifici e per ogni altra finalità di pianificazione energetica.

Art. 20

(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'allegato I del d.lgs. 192/2005 e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalle specifiche tecniche stabilite dalla normativa statale vigente.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, comma 5, 9, commi 1 e 4, 12, comma 1, 13, comma 4, 16, commi 1 e 3 e 19, comma 1, è determinato complessivamente in euro 400.000 per il 2008 e annui euro 1.900.000 per gli anni 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e 2.1.4.01 (Interventi su beni patrimoniali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15:

1) al capitolo 33766 (Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete) per annui euro 340.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010;

2) al capitolo 33791 (Spese per il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete per l'adozione di misure contro l'inquinamento atmosferico) per annui euro 60.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

b) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per annui euro 1.500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'accantonamento previsto al punto A.4 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. A decorrere dall'anno 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, 16, commi 1 e 3, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.