Legge regionale 18 aprile 2008, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 17

Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione.

(B.U. 27 maggio 2008, n. 22)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione persegue finalità di semplificazione e tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, in base a criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o postale o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi.

Art. 2

(Riscossione delle entrate)

1. Per la riscossione di tributi, sanzioni ed entrate patrimoniali o di altra natura, sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici.

2. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 1 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

Art. 3

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari)

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 15.

2. Nei limiti di importo di cui al comma 1, non si effettua il rimborso dei tributi di competenza della Regione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti già accertati.

5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.

6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore, per ciascun debitore, a euro 15.

7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 15.

8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative che competono alla Regione, non si procede all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna sanzione, a euro 15.

9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento, anche per un importo superiore a euro 15 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Art. 4

(Riscossione rateale di entrate)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la Regione è autorizzata a concedere su richiesta del debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 15.

2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione.

Art. 5

(Regolazione contabile tra debiti e crediti)

1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso.

2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti.

Art. 6

(Pagamento delle spese)

1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture regionali proponenti, alle conseguenti rettifiche contabili.

2. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per adesione.

Art. 7

(Pagamento di stipendi)

1. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

Art. 8

(Modalità di estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale secondo le modalità indicate nei titoli stessi.

2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

3. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti, dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via esclusiva mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali indicati dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

4. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in assegni circolari non trasferibili o altri titoli equivalenti non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

5. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 4 si considerano come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della Regione.

6. Il Tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Art. 9

(Rapporti con la Tesoreria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

Art. 10

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Gli importi di cui agli articoli 3, 4 e 6 possono essere periodicamente rideterminati con legge di bilancio.

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 giugno 1979, n. 42 (Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione);

b) il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009).