Legge regionale 30 gennaio 1962, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 30 01 1962

Bollettino ufficiale 31 1 1962

Sottoscrizione di capitale azionario della Società p.a. "PILA", con sede in Aosta, per il finanziamento parziale delle spese di ammodernamento della seggiovia Pila-Chamolé.

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle di Aosta, di capitale azionario della Società p.az " PILA ", con sede in Aosta, sino ad un ammontare massimo di spesa di Lire diciotto milioni, per il finanziamento parziale delle spese di ammodernamento e di aumento della portata della seggiovia Pila - Chamolé, ai fini dell’attrezzatura e della valorizzazione della stazione turistica Les Fleurs - Pila.

Art. 2

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, prevista sino ad un ammontare massimo di Lire diciotto milioni, graverà sull’apposito capitolo 191 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali), capitolo il cui stanziamento sarà aumentato della corrispondente maggiore previsione di spesa di Lire diciotto milioni, come da provvedimento legislativo di variazione del bilancio stesso approvato dal Consiglio regionale nell’adunanza del 22 dicembre 1961.

Art. 3

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed all’approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazione della Giunta regionale - ad avvenuta entrata in vigore della presente legge e della legge regionale di variazione del bilancio, di cui al precedente articolo 2 - ai sensi dello Statuto della Società p.az " PILA " della quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è azionista, e in conformità delle deliberazioni dell’assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione della predetta Società.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.